Come si ricorderà l'esonero è riconosciuto in un importo pari al 100% della contribuzione IVS per i primi tre anni di iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti per poi scendere al 66% per il quarto anno e al 50% per il quinto anno. La misura è particolarmente vantaggiosa per l'assicurato perchè non comporta la riduzione dell'aliquota di computo della prestazione pensionistica (pari al 24% per il 2018), dunque, in sostanza non danneggia la misura della pensione. Non sono oggetto dello sgravio contributivo: a) il contributo di maternità, dovuto, ai sensi degli articoli 66 e seguenti del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali; b) il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti. Per ottenere l'esonero è necessario tra l'altro che l'iscritto non abbia compiuto i 40 anni, non goda di altre agevolazioni contributive, sia in regola con il pagamento dei contributi e rispetti il cd. de minimis imposto dalla normativa comunitaria.
La revoca
Il documento fa seguito alle circolari 85 e 164 del 2017 e la 36 del 2018 in cui erano state illustrate le modalità per la concessione dell'esonero contributivo a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali previsti nella leggi di Bilancio del 2017 e del 2018. Nelle predette note, è stato chiarito che l'Istituto e le Amministrazioni competenti avrebbero effettuato ulteriori controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti per la fruizione. Ebbene l'Inps precisa che ove sia riscontrata la non sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il diritto all'esonero (ad esempio, regolarità contributiva, rispetto della normativa sul de minimis, ecc.), le sedi territoriali potranno revocare il beneficio già concesso mediante la funzionalità ”Rifiutata dopo verifica o su domanda” attivata nell'ambito dei “Servizi per l'agricoltura”. È stato previsto un apposito campo note nel quale è possibile dettagliare il motivo della revoca.
La Struttura territoriale che ha disposto la revoca dovrà, a propria cura, predisporre e inviare all’interessato il provvedimento di revoca del beneficio, che dovrà indicare la motivazione, i termini per la presentazione del ricorso amministrativo e l’organo a cui presentarlo, nonché l’invito a regolarizzare la propria posizione mediante il versamento dei contributi relativi al periodo per il quale si è goduto indebitamente dell'esonero contributivo.
Il documento chiarisce che la procedura descritta deve essere utilizzata esclusivamente per le fattispecie nelle quali sia verificata la non sussistenza dei requisiti previsti per l’esonero. Per le fattispecie ove, a seguito di accertamento documentale e/o ispettivo, si renda necessario invece modificare il provvedimento di iscrizione, variazione e/o cancellazione che ha dato origine all’esonero (ad esempio, nuova iscrizione di un titolare dalla quale è scaturito l’esonero e successivo accertamento di mancanza dei requisiti per l’iscrizione), si deve operare secondo l’ordinario procedimento di variazione d’ufficio, che ha come conseguenza anche la perdita del beneficio.