Contrattazione aziendale
Il beneficio consiste in una decontribuzione per i datori di lavoro del settore privato che hanno sottoscritto contratti collettivi aziendali che prevedono l'introduzione (o il miglioramento se già previste in precedenti accordi) di almeno due delle misure di worklife balance elencate nell'articolo 3 del decreto ministeriale 12 settembre 2017. Di queste, almeno una deve riguardare gli interventi a sostegno della genitorialità o quelli relativi alla flessibilità organizzativa. I contratti collettivi dovranno interessare almeno il 70% della media dei lavoratori dipendenti nel corso dell'anno civile antecedente la domanda e dovranno essere sottoscritti e depositati telematicamente all'Ispettorato territoriale del Lavoro dal 1° gennaio 2017 fino al 31 agosto 2018. Si tratta del secondo appuntamento, lo scorso anno l'Istituto aveva dettato la disciplina applicabile con riferimento ai contratti aziendali depositati tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 Ottobre 2017 a valere sulle risorse stanziate per il 2017.
I requisiti
I contratti beneficiari a valere sulle risorse stanziate per il 2018 sono solo quelli sottoscritti e depositati tra 1° novembre 2017 e 31 agosto 2018. Lo sgravio può essere concesso una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio preso in considerazione dal decreto interministeriale. Pertanto non è consentita la presentazione della domanda ai datori di lavoro a cui sia stato riconosciuto il beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2017. La fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il D.U.R.C., fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La domanda
L'accesso allo sgravio avviene a domanda che i datori di lavoro interessati, anche tramite gli intermediari autorizzati, devono inoltrare in via telematica all'Inps a partire da oggi e fino al 15 settembre. La domanda va presentata con il modulo d'istanza online «Conciliazione Vita-Lavoro», all'interno dell'applicazione «DiResCo», sul sito internet dell'Inps. A far data dal 16 ottobre 2018 l’Istituto informerà i datori di lavoro – esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza - dell’esito della domanda e dell’importo di sgravio eventualmente riconosciuto. Le domande che saranno accolte consentiranno il conguaglio dello sgravio solo sulle denunce dei mesi di competenza di novembre e dicembre 2018, su una o entrambe le mensilità. In caso di credito residuo, il relativo importo sarà compensabile con F24.
Documenti: Circolare Inps 91/2018