Contrattazione aziendale
Come noto il beneficio consiste in una decontribuzione per i datori di lavoro del settore privato che hanno sottoscritto contratti collettivi aziendali che prevedono l'introduzione (o il miglioramento se già previste in precedenti accordi) di almeno due delle misure di worklife balance elencate nell'articolo 3 del decreto ministeriale 12 settembre 2017. Di queste, almeno una deve riguardare gli interventi a sostegno della genitorialità o quelli relativi alla flessibilità organizzativa. I contratti collettivi dovranno interessare almeno il 70% della media dei lavoratori dipendenti nel corso dell'anno civile antecedente la domanda e dovranno essere sottoscritti e depositati telematicamente all'Ispettorato territoriale del Lavoro dal 1° gennaio 2017 fino al 31 agosto 2018.
Più tempo per gli sgravi
Le indicazioni fornite nel messaggio Inps si riferiscono in particolare ai contratti sottoscritti e depositati tra il 1° novembre 2017 e 31 agosto 2018 a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2018. Ebbene con riguardo a questi contratti l'Inps comunica, prima di tutto, di aver terminato le operazioni di controllo sul deposito del contratto aziendale e di calcolo della misura del beneficio e di aver inviato ai datori di lavoro una comunicazione all'interno della piattaforma «DiResCo» (modulo «conciliazione vita-lavoro 2018») dell'esito della domanda e dell'importo di sgravio eventualmente riconosciuto.
Inoltre a parziale rettifica di quanto indicato nella citata circolare n. 91/2018, inoltre, l'Inps stabilisce che, allo scopo di agevolare i datori di lavoro nella fruizione dello sgravio, il conguaglio potrà avvenire sulle denunce relative a dicembre 2018 e gennaio 2019, su una o più mensilità (per le modalità operative resta confermato quanto indicato nella circolare 91/2018). Alle aziende ammesse al beneficio, l'Inps ha attribuito a partire da dicembre 2018 il codice autorizzazione 6J.
Documenti: Messaggio inps 4823/2018; Circolare Inps 91/2018