Stop Lezioni, Scatta il bonus baby sitting da 1.000€ per le zone rosse

Valerio Damiani Mercoledì, 23 Dicembre 2020
Ne potranno beneficiare solo gli iscritti alla gestione separata dell'Inps e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti). Pubblicata la Circolare Inps attuativa della novella contenuta nel decreto ristori bis.
Ok alla fruizione del bonus baby sitting di 1.000 euro per la chiusura delle scuole secondarie di primo grado nelle zone c.d rosse. Le istruzioni per l'accesso alla nuova misura sono contenute nella Circolare n. 153/2020 pubblicata ieri dall'ente di previdenza a distanza di pochi giorni dall'aggiornamento dell'applicativo per la presentazione delle istanze.

I chiarimenti riguardano la novella contenuta nell'articolo 14 del dl n. 149/2020 (cd. decreto ristori "bis") che ha rinnovato il bonus nella misura massima di 1.000€ per l'acquisto di servizi di baby sitting a favore dei lavoratori «autonomi», iscritti alla gestione separata (co.co.co., professionisti senza cassa ecc.) o alle gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), nelle zone rosse in cui sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di I grado. Di conseguenza il bonus può essere fruito esclusivamente nelle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana, Campania, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano e per i soli alunni frequentanti le classi della seconda e terza media (dato che la sospensione dell'attività didattica non ha riguardato gli alunni della prima media).

No ai dipendenti

Per accedere al bonus è necessario che il richiedente non risulti iscritto ad altre gestioni previdenziali rispetto alla gestione separata, gestione commercianti, artigiani e coltivatori diretti. Sono pertanto esclusi i genitori lavoratori dipendenti (per i quali, tuttavia è previsto il congedo straordinario retribuito al 50% ai sensi dell'articolo 13 del dl n. 149/2020, la cui misura deve essere ancora attuata dall'INPS). Al riguardo l'istanza sarà respinta se il genitore risulta contestualmente iscritto, oltre che ad una gestione autonoma, anche al FPLD.

Rileva la collocazione della scuola

L'Inps spiega che il bonus è conseguibile a condizione che: a) il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in una delle predette regioni cd. "rosse";  b) il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime zone. Il requisito della residenza del genitore richiedente e della convivenza con il minore è verificato sulla base delle risultanze dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla base di quanto desumibile dagli archivi INPS. I requisiti tuttavia non sono tassativi. Infatti saranno accolte anche le istanze relative a genitori residenti in comuni limitrofi e non rispetto alle c.d. zone rosse se il figlio minore frequenta una scuola ubicata all’interno di una c.d. zona rossa. Peraltro nel caso di genitori separati con affido condiviso del minore l'istanza può essere effettuata anche dal genitore che non convive con il minore.

Con riferimento al punto sub b) per verificare se la scuola è situata in una c.d. zona rossa farà fede il codice meccanografico della scuola che, unitamente agli altri dati necessari (nome dell’Istituto, partita IVA, tipologia di scuola e classe frequentata), dovrà essere indicato nel modello di domanda.

Figli con disabilità

Il beneficio e' riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (su tutto il territorio nazionale), per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi degli ultimi DPCM (come, ad esempio, le scuole secondarie di secondo grado). Tale circostanza, spiega l'Inps, dovrà essere comprovata mediante allegazione alla domanda di apposita dichiarazione della scuola o del centro che attesti la sospensione dell’attività didattica in presenza o la chiusura.

Il bonus è alternativo al lavoro agile

La fruizione del bonus e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta (al 100%) in modalita' agile. Tale circostanza dovrà essere dichiarata dal genitore richiedente il bonus nel modello di domanda anche con riferimento all’altro genitore e dovrà essere corredata da una dichiarazione del datore di lavoro o del committente - nei casi in cui tale soggetto sia presente - che attesti che l’attività lavorativa non è svolta interamente in modalità agile. La dichiarazione del datore di lavoro non è dovuta al di fuori dei casi sopra considerati, ovvero in ipotesi di soggetti iscritti alla Gestione separata come professionisti ovvero di lavoratori autonomi per i quali non è presente un committente. In via ulteriore, la spettanza del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario etc.) o cessazione dell'attività lavorativa (NASpI) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Prestazioni dal 9.11.2020 al 3.12.2020

Come già anticipato nel messaggio inps n. 4678/2020 il bonus è fruibile attraverso il Libretto Famiglia con le consuete modalità. Le prestazioni remunerabili sono, tuttavia, solo quelle svolte durante il periodo effettivo di sospensione dell'attività didattica in presenza e che ricadano nel lasso temporale tra il 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e il 3 dicembre 2020 (salvo altre proroghe). Non sarà, in particolare, consentito l’inserimento di prestazioni in date diverse da quelle in cui l’ordinanza ha espletato la sua validità. Inoltre le prestazioni dovranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 28 febbraio 2021. 

No ai familiari

Con riferimento ai prestatori il beneficio non può essere impiegato per l'acquisto di prestazioni rese da familiari; sono tali, spiega l'Inps, i parenti o gli affini entro il terzo grado. A tal fine dovrà essere resa all’atto della domanda di bonus e, successivamente, al momento dell’inserimento della prestazione nel Libretto Famiglia una dichiarazione da parte dell’utilizzatore attestante l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con il prestatore, pena le conseguenze previste per legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Resta confermata la possibilità, in via eccezionale, di impiegare i soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La misura del bonus è unica per nucleo familiare (per cui non aumenta in presenza di più figli minori).

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Documenti: Circolare Inps 153/2020

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