Contratti di solidarietà, Domande dal 30 Novembre per lo sgravio contributivo

Nicola Colapinto Mercoledì, 31 Ottobre 2018
Si avvicina l'apertura della finestra per l'ammissione ai benefici contributivi alle aziende che abbiano fatto ricorso ai contratti di solidarietà nel 2018. Domande dal 30 novembre al 10 dicembre 2018.
Con la fine dell'anno si avvicina la finestra temporale per fruire degli sgravi contributivi in favore delle aziende che abbiano fatto ricorso ai contratti di solidarietà difensivi. A seguito delle semplificazioni introdotte dal decreto del ministero del Lavoro numero 2/2017 (che come noto ha modificato a partire dal 2017 le condizioni per la richiesta del beneficio) i datori di lavoro che ricorrono ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi della legge 863/84 e del Dlgs 148/2015 possono ottenere una riduzione nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (art. 2, D.I. n. 2/17).

Domande dal 30 novembre 2018

Come stabilito dalla Circolare numero 18/2017 del Ministero del Lavoro quest'anno la domanda per lo sgravio contributivo deve essere presentata tra il 30 novembre ed il 10 dicembre 2018. In particolare per l'anno 2018 lo sgravio può essere attivato, per le imprese che al 30 novembre 2018 abbiano stipulato un contratto di solidarietà nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà nel secondo semestre dell'anno precedente (cioè tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2017). La domanda se accolta riconosce la fruizione dello sgravio contributivo per l’intero periodo di solidarietà previsto nell’accordo e – comunque - per un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi nel quinquennio mobile, in relazione alla singola unità produttiva aziendale interessata dal medesimo contratto di solidarietà. La misura è volta a sostenere il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi ma soggiace ad un vincolo di risorse annue (30 milioni di euro). In caso di superamento del tetto di speso gli enti istruttori non prenderanno in esame le istanze anche se positivamente accertate che, quindi, perderanno definitivamente validità. Resta però salva salva la possibilità di reiterazione delle stesse a valere sulle risorse stanziate per l’esercizio finanziario successivo, sempre che ricorrano le condizioni per l'anno successivo. Nella formazione della graduatoria farà fede la data di invio dell'istanza.

Modalità di trasmissione dell'istanza

L’istanza, firmata digitalmente e in bollo, deve essere prodotta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e delle formazione - secondo la modulistica e con le modalità operative indicate nell’apposita sezione del sito internet del Ministero del Lavoro. La domanda – inoltre - al solo fine di un primo e preventivo monitoraggio della spesa delle singole istanze, deve essere contestualmente inoltrata telematicamente anche all’INPS ed all’INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale. Importante innovazione rispetto alla previgente disciplina, è rappresentata dalla necessità che l’impresa dichiari nell’istanza, a pena d’inammissibilità, la propria previsione del quantum della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato “Cigs on - line ”. All’istanza va – altresì - allegato l’elenco dei lavoratori contenente per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20% (art. 3, comma 2, D.I. n. 2/17). L’indicazione della stima dell’onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza.

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Documenti: Decreto del Ministero del Lavoro numero 2 del 27 settembre 2017; Circolare numero 18/2017

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