La questione
In attesa della pubblicazione della relativa circolare l'Istituto anticipa alcune informazioni circa i contorni applicativi dell'articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del decreto-legge n. 23/2020, con il quale il legislatore ha prorogato, a nuove condizioni, la sospensione del versamento dei contributi per l'emergenza epidemiologica COVID-19 in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. Come già anticipato sulla pagine di questa rivista la sospensione opera nei confronti:
1) dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mede del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;
2) dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 9 aprile 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mede del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
La sospensione interessa anche i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019 nonché (a differenza del DL "Cura Italia") gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzione di interesse generale non in regime d'impresa. I contributi sospesi sono versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensile di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Restano ferme le disposizioni più favorevoli adottate con il DL 9/2020 e con il DL 18/2020 (Decreto legge "Cura Italia").
Verifica disgiunta
Ebbene in relazione alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, l'Inps spiega che opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese (quindi dei contributi in scadenza rispettivamente ad aprile o a maggio 2020). Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019 la sospensione dei versamenti opera automaticamente in quanto non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
Nel documento vengono quindi illustrati i codici da utilizzare per attivare la sospensione dei contributi in scadenza ad aprile e maggio 2020 in favore dei lavoratori dipendenti o collaboratori iscritti alla Gestione Separata. Per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, invece, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.
Documenti: Messaggio inps 1754/2020