Contributi, Versamenti sospesi sino al 30 Aprile

Vittorio Spinelli Venerdì, 10 Aprile 2020
L'Inps ha pubblicato la circolare attuativa delle sospensioni contenute nel DL "Cura Italia". Lo stop riguarda tutte le imprese del settore turistico-ricettivo, culturale, ristorazione, sport, trasporti e fiere ed eventi.
Le imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica del COVID-19 potranno sospendere il versamento dei contributi previdenziali all'Inps, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori, in scadenza nel periodo compreso tra il 2 marzo ed il 30 Aprile 2020.  Per le imprese operanti nei settori "meno colpiti" la sospensione riguarda i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 Marzo ed il 31 Marzo 2020 a condizione di avere i ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

Lo rende noto l'Inps, tra l'altro, nella Circolare numero 52/2020 pubblicata ieri dall'ente previdenziale ad illustrazione delle sospensioni previste dal DL "Cura Italia" (artt. 61 e 62 del DL 18/2020). Le indicazioni integrano le sospensioni già previste nel DL 9/2020 (regolate nella Circolare numero 37/2020) e comunque dovranno essere ulteriormente riviste a seguito dell'entrata in vigore del DL 23/2020 (DL "Liquidità") con il quale è stata ulteriormente prorogata la sospensione dei versamenti contributivi anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Settori maggiormente colpiti dalla crisi

Il documento informa che sono sospesi i contributi in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020, su tutto il territorio nazionale, relativi alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator (di cui già all'articolo 8 del DL 9/2020) e ad una nuova categoria di soggetti operanti nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza e della gestione di fiere ed eventi (Art. 61 co. 1-2 del DL 18/2020). I settori che più di altri hanno subito gli effetti dell'emergenza epidemiologica del COVID-19. Il versamento della contribuzione sospesa dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (anche per le aziende oggetto della sospensione di cui all'articolo 8 del DL 9/2020).

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione è più lunga e riguarda i contributi in scadenza nel periodo temporale intercorrente tra il 2 marzo ed il 31 maggio 2020 (Art. 61, co. 5 del DL 18/2020). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (anziché entro il 31 maggio). Restano fermi la rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Nella sospensione sono ricompresi sia i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi sia le note di rettifica in scadenza nei periodi temporali sopra individuati.

Altre aziende

Per gli altri settori la sospensione riguarda esclusivamente i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (Art. 62 del DL 18/2020). In tal caso la sospensione interessa i contributi in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Questa sospensione, a differenza della prima, non si estende agli adempimenti informativi a carico dei datori di lavoro e dei committenti, ma riguarda soltanto i versamenti con scadenza nell’arco temporale appena citato.

I versamenti che formano oggetto di sospensione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Nella sospensione sono ricompresi sia i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi sia le note di rettifica in scadenza nei periodi temporali sopra individuati.

Sospesa anche la quota a carico del lavoratore

La sospensione interessa i datori di lavoro del settore privato, i soggetti iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti, artigiani, agricoli) i committenti e i professionisti obbligati alla Gestione separata dell'Inps. E riguarda pure il versamento della contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro privato o dal committente. Per cui nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Modalità

Per i lavoratori dipendenti sono, pertanto, sospesi i contributi riferiti ai periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020 (e da febbraio 2020 ad aprile 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche) e di febbraio 2020 per le imprese con fatturato non superiore a 2 milioni di euro in scadenza il 16 del mese successivo. Per i committenti la sospensione riguarda sia l’invio dei flussi Uniemens che il versamento della contribuzione dovuta relativa ai compensi erogati ai collaboratori nei mesi di febbraio e marzo 2020 (oppure di febbraio, marzo ed aprile 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche). Per i committenti rientranti nell'articolo 62 del DL 18/2020 (fatturato non superiore a 2 milioni di euro) la sospensione riguarda solo il versamento della contribuzione dovuta relativa ai compensi erogati ai collaboratori nel mese di febbraio 2020 (in tal caso va inviato il flusso Uniemens in quanto tale sospensione non ha incluso gli obblighi informativi).

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata non sono previste scadenze di versamento nei periodi che formano oggetto di sospensione. Questi soggetti potranno, eventualmente, giovarsi della sola sospensione dei versamenti relativi ai piani di rateazione concessi ed in scadenza negli indicati lassi temporali.

Lavoratori domestici

Per quanto riguarda il lavoro domestico l'Inps informa che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020 ha sospeso i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. I contributi sospesi dovranno essere versati, senza sanzioni o interessi, entro il 10 giugno 2020 in unica soluzione.

Versamenti Volontari

Sono prorogati, infine, al 31 maggio 2020 (dal 31 marzo 2020) i termini di versamento della contribuzione volontaria riferita al quarto trimestre 2019 (periodo ottobre – dicembre 2019).

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Documenti: Circolare Inps 52/2020

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