Contributi, Per gli autonomi il pagamento slitta al 15 settembre

Nicola Colapinto Mercoledì, 28 Luglio 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS dopo la proroga fiscale inserita durante la conversione in legge del decreto sostegni bis. Riguardati gli artigiani, commercianti e partite iva iscritte alla gestione separata dell'INPS.

Slitta al 15 settembre la scadenza di pagamento dei contributi calcolati sulle dichiarazioni fiscali dovuti da professionisti senza cassa, artigiani e commercianti. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 2731/2021 a seguito dell'approvazione dell'articolo 9-ter del dl n. 73/2021 inserito dalla legge di conversione n. 106/2021.  La nuova proroga, precisa l'Inps, va ad aggiungersi allo slittamento al 20 agosto della scadenza di versamento (originariamente fissata al 17 maggio) della prima rata dei contributi ordinari dovuti per l'anno 2021 dagli artigiani e commercianti.

La questione

L’articolo 9-ter, introdotto durante la conversione in legge del dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis), ha prorogato al 15 settembre 2021, per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA, il temine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021. La disposizione da ultimo richiamata ha disposto che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

La norma rientra tra le misure tendenti a mitigare le conseguenze negative del Covid e interessa anche i contribuenti per i quali ricorrono le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA (soggetti in regime forfettario; in regime di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, c.d. «contribuenti minimi»); i contribuenti con altre cause di esclusione dagli ISA (ad esempio, inizio o cessazione attività); i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l'opzione della trasparenza fiscale.

Contributi

In accordo con il Ministero del Lavoro l'Inps spiega che la proroga riguarda anche i termini di pagamento dei contributi previdenziali Inps dovuti per la gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la gestione speciale degli artigiani, nonché per i professionisti tenuti all'iscrizione alla gestione separata, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

Pertanto, sono differiti alla data del 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute:

  1. a titolo di saldo per l'anno di imposta 2020 e di primo acconto per l'anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 233/1990. Si tratta, dunque, degli artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori;
  2. a titolo di saldo per l'anno di imposta 2020 e di primo acconto per l'anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla gestione separata che producono reddito di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, dpr n. 917/1986, vale a dire i c.d. «professionisti senza cassa».

Contributi ordinari

Per completezza di informazione, infine, l'Inps segnala che, per i soggetti iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti per l'anno ordinario 2021, aventi quale scadenza originaria il 17 maggio, è stata stabilita al prossimo 20 agosto (Circolare Inps n. 85/2021).

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Documenti: Messaggio Inps 2371/2021

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