COVID-19, Esteso il bonus di 600 euro agli autonomi occasionali e a tutti gli stagionali

Valentino Grillo Lunedì, 11 Maggio 2020
Pubblicato il Decreto interministeriale che estende il bonus di 600 euro a favore di ulteriori lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi.
L'una tantum di 600 euro per il mese di marzo potrà essere riconosciuta anche agli stagionali impiegati in settori diversi da quello del turismo o degli stabilimenti termali che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Lo stabilisce, tra l'altro, il Decreto Interministeriale Lavoro-Economia numero 10 del 30 Aprile 2020 pubblicato la scorsa settimana nella sezione pubblicità legale del Ministero del Lavoro con il quale vengono ulteriormente specificati gli interventi del Reddito di Ultima Istanza di cui all'articolo 44 del DL 18/2020 (DL "Cura Italia").

Ammessi tutti gli stagionali

In particolare il DI individua ulteriori categorie beneficiarie dell'una tantum di 600 euro tra quelle non ricomprese negli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020 (professionisti e co.co.co iscritti alla gestione separata dell'Inps, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori agricoli e dei lavoratori dello spettacolo). Nello specifico l'erogazione viene riconosciuta in favore dei:

  1. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  2. lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  3. lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  4. incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Condizioni

Il bonus di 600 euro potrà essere concesso a condizione che i richiedenti non risultino titolare di pensione (diretta?) o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente. L'indennità non è cumulabile con i trattamenti di cassa integrazione (CIGO, CIGD, Assegno ordinario) e le indennità di 600 euro già previste dal DL 18/2020, inclusa quella per i professionisti delle casse previdenziali e con il reddito di cittadinanza (è invece cumulabile con la Naspi o la Dis-coll o altri ammortizzatori sociali riconosciuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro). La domanda andrà proposta all'INPS che provvederà all'erogazione del beneficio, previo monitoraggio delle domande pervenute, in un limite di spesa di 220 milioni di euro per il 2020. 

Professionisti

Con lo stesso decreto viene incrementato da 200 milioni di euro a 280 milioni di euro il limite di spesa per l'accettazione delle domande del bonus di 600 previsto per i professionisti iscritti ad ordini e collegi di cui all'articolo 1 del DM 28 marzo 2020, sempre attuativo dell'articolo 44 del DL 18/2020, tenuto conto delle domande pervenute e accolte per l'accesso al relativo beneficio.

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Documenti: Decreto Interministeriale 30 Aprile 2020

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