I requisiti
Il decreto stabilisce la corresponsione di una indennità di 600 euro per il mese di marzo, esente dal prelievo fiscale, in favore delle seguenti categorie di iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo lordo non superiore a 35mila euro la cui attività sia stata limitata a seguito dell'adozione dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il reddito è inteso al lordo dei canoni di locazione;
b) ai lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19. Il reddito è inteso al lordo dei canoni di locazione.
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto b) la cessazione dell'attività è intesa come chiusura della partita iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020; la riduzione o sospensione dell'attività consiste in una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.
Domande alla Cassa
Le domande per l'ottenimento dell'indennità dovranno essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti a partire dal 1° aprile 2020. Saranno tali enti ad eseguire l'istruttoria sul possesso dei requisiti e ad erogare il beneficio. L'erogazione dell'indennità, prevede l'articolo 3 del DI, è effettuata in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte dall'Ente previdenziale.
Condizioni
Il beneficio è incumulabile con il reddito di cittadinanza nonché con le analoghe indennità di 600 euro corrisposte dall'Inps ai professionisti con partiva Iva, cococo; stagionali, agricoli e lavoratori dello spettacolo. Può essere concesso solo ai soggetti non titolari di pensione (diretta).
Documenti: DI 28 marzo 2020