In primo luogo, l'Inps ricorda che per nessun trattamento di integrazione salariale (neanche per la Cassa in deroga) è dovuto il contributo addizionale. Inoltre se le prestazioni sono anticipate dal datore di lavoro la richiesta di conguaglio o di rimborso deve essere effettuata all'ente previdenziale secondo il termine ordinario, cioè entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (ex art. 7, co. 3, Dlgs n. 148/2015).
Relativamente all'accesso alla Cigo con causale Covid-19 da parte del datore di lavoro con in corso un periodo di Cigs il documento informa che, con decreto, il ministero del lavoro sospende gli effetti della Cigs precedentemente autorizzata e individua una nuova data di scadenza del termine di durata della prestazione, collocata alla fine del periodo di Cigo per Covid-19. In tal caso, il termine di decadenza per il conguaglio della Cigs autorizzata, di cui al predetto decreto, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della stessa Cigs. Tali periodi, precisa l'Inps, non rilevano ai fini della determinazione della misura dell'aliquota del contributo addizionale eventualmente dovuti dai datori di lavoro per successivi periodi d'integrazione salariale o per i residui periodi di Cigs.
L'Inps ribadisce, infine, che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro. Pertanto i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria (quelli che hanno più di 50 addetti), dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori.