Da settembre steward pagabili con il libretto della famiglia

Bernardo Diaz Sabato, 25 Agosto 2018
A partire dal 6 settembre 2018 le società di calcio professionistiche potranno gestire i rapporti di lavoro occasionale degli addetti alla sorveglianza negli stadi di calcio attraverso la piattaforma informatica predisposta dall’INPS “Prestazioni Occasionali”.
Al via la piattaforma Inps per la gestione dei rapporti di lavoro occasionale per gli steward degli stadi di calcio. Lo comunica l'Inps con il messaggio numero 3193 del 24 agosto 2018. A partire dal 6 settembre 2018 le società di calcio professionistiche potranno gestire i rapporti di lavoro occasionale degli addetti alla sorveglianza negli stadi di calcio (steward) attraverso la piattaforma informatica predisposta dall’INPS “Prestazioni Occasi Per quanto riguarda le prestazioni effettuate nel mese di agosto, le società di calcio potranno comunicarle dal 6 al 12 settembre, per consentire il pagamento delle stesse ai lavoratori entro la fine del mese di settembre. Verranno accettati anche i pagamenti effettuati dopo lo svolgimento della prestazione, purché in tempi utili per consentire l’inserimento delle prestazioni entro il 12 settembre e il conseguente accredito delle somme sul conto del lavoratore.

Nel documento l’Istituto ricorda ai lavoratori di effettuare quanto prima la registrazione sulla piattaforma, e alle società di calcio di effettuare, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, il versamento della provvista destinata a finanziare il compenso del lavoratore e i contributi previdenziali.  Al fine l'Inps ricorda agli utilizzatori che per la contabilizzazione delle somme versate tramite F24 sono necessari almeno sette giorni bancabili, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico mediante Portale dei Pagamenti INPS - sezione Prestazioni Occasionali – sono necessari due giorni bancabili. Pertanto, le medesime somme saranno nella disponibilità dell’utilizzatore solamente una volta trascorso tale periodo. I tempi di contabilizzazione delle somme sono variabili ed indipendenti dall’INPS. Per tale motivo si ribadisce che per poter usufruire delle prestazioni occasionali è necessario che le somme versate siano effettivamente contabilizzate al momento dell’inserimento delle prestazioni.

Per l'attivazione della procedura, le società sportive dovranno preliminarmente inviare a mezzo PEC alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti un’apposita richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 91/1981 e svolgere attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007. Successivamente al censimento della società da parte della Direzione centrale Entrate e recupero crediti, il legale rappresentante della società o un intermediario in possesso di delega avranno accesso alle nuove funzionalità attraverso un apposito box presente all’interno del servizio “Prestazioni di lavoro occasionali e Libretto di famiglia”.

Le prestazioni occasionali per gli steward

Le novità applicative fanno seguito alla recente pubblicazione della circolare Inps 95/2018 a metà agosto, con cui l'Inps ha recepito le novelle introdotte dalla recente legge di bilancio per il 2018. In tale sede è stato chiarito che il limite massimo di 5mila euro di spesa per ciascun committente non si applica alle società sportive, e sono state fornite le indicazioni operative per utilizzare il contratto occasionale. La circolare ha precisato che il Libretto di famiglia è utilizzabile per le attività lavorative indicate dal decreto dell’Interno 8 agosto 2007, svolte dagli steward negli impianti sportivi nei confronti di società sportive professionistiche (rientranti nel campo di applicazione della legge 23 marzo 1981, n. 91), entro un limite massimo di compensi, nel corso di un anno civile e per ciascun prestatore, di 5 mila euro. Questo limite è l’unico applicabile alla fattispecie, non essendo invece operativo l’altro tetto, di carattere generale, in virtù del quale la spesa complessiva di ciascun committente, nei confronti di tutti i prestatori occasionali, non può superare la somma annua di 5mila euro. Tale tetto, per l’Inps, non è coerente con la ratio della norma in quanto questa intende agevolare l’utilizzo delle prestazioni occasionali da parte delle società sportive.

 

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Documenti: Messaggio inps 3193/2018

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