Stop ai contributi previdenziali
All'interno del provvedimento figura anche l'estensione su tutto il territorio nazionale della sospensione del versamento dei contributi previdenziali per il solo mese di novembre per ulteriori attività economiche rispetto a quelle già incluse nel dl n. 137/2020 (vengono aggiunti, ad esempio, i musei, i centri sportivi, trasporti, corsi di danza); per i datori di lavoro (privati) con sede nelle regioni rosse la sospensione riguarda anche tutte le attività al commercio (es. grandi magazzini, commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti non alimentari) ma resta comunque limitata al mese di novembre (è stata cancellata la sospensione anche per il mese di dicembre annunciata nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri della scorsa settimana). Trattandosi di sospensione gli interessati saranno chiamati al pagamento della contribuzione il 16 marzo 2021 in unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo senza applicazione di interessi o sanzioni con versamento della prima rata il 16 marzo 2021.
Congedo Covid
Per quanto riguarda il congedo covid-19 il decreto stabilisce che ne potranno fruire i genitori lavoratori dipendenti nelle zone rosse (caratterizzate da scenario di massima gravità e livello di rischio alto) in cui sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di I grado e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Ai genitori spetterà un congedo retribuito al 50% coperto da contribuzione figurativa. Il beneficio e' riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi degli ultimi DPCM.
Bonus Baby Sitting
E' tarato, invece, diversamente il bonus baby sitting. Il decreto stabilisce che spetta nella misura massima di 1.000€ a favore esclusivamente dei lavoratori «autonomi», iscritti alla gestione separata (co.co.co., professionisti senza cassa ecc.) o alle gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), nelle zone rosse in cui sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di I grado e va utilizzato nel periodo di stop delle lezioni in presenza. A differenza del passato, quindi, non è disposizione dei lavoratori dipendenti in alternativa al congedo covid-19. Il beneficio e' riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura dei centri ai sensi degli ultimi DPCM.
La fruizione del bonus e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus, fruibile attraverso il Libretto Famiglia, è incompatibile con il bonus asili nido e non può essere usato per l'acquisto di prestazioni rese da familiari.
Cassa Integrazione
Il decreto estende, inoltre, la cassa integrazione covid-19 ai lavoratori assunti fino al 29 ottobre 2020 e fissa al 15 novembre 2020 i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione covid-19 e dei termini di invio dei dati necessari al pagamento del mese di agosto (che ai sensi del dl n. 125/2020 erano già state posticipate al 30 ottobre)
Documenti: Decreto Legge n. 149/2020