Decreto Ristori Bis, Ecco le novità sul welfare

Vittorio Spinelli Martedì, 10 Novembre 2020
In vigore da ieri il provvedimento che contiene ulteriori misure economiche a vantaggio soprattutto dei lavoratori e datori di lavoro nelle regioni c.d. rosse. Scompare però la sospensione del versamento dei contributi previdenziali per il mese di dicembre annunciata dal consiglio dei ministri.
Torna il bonus baby sitting di 1.000 euro e il congedo covid-19 per i lavoratori delle zone rosse genitori di figli frequentanti la scuola secondaria di primo grado con attività didattica in presenza sospesa. Ma le modalità di applicazione delle due misure questa volta sono diverse rispetto a quelle sperimentate nella prima fase dell'emergenza sanitaria. Infatti il congedo, retribuito al 50%, spetterà solo ai lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato) mentre il il bonus baby-sitting potrà essere chiesto solo dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps (collaboratori e professionisti con partiva iva) oppure artigiani, commercianti, coltivatori diretti (sono esclusi i professionisti iscritti ad ordini e collegi). A differenza del passato, inoltre, si potranno remunerare esclusivamente prestazioni rese da non familiari. Lo prevede, tra l'altro, il dl n. 149/2020 (dl "Ristori Bis") pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed in vigore da ieri.

Stop ai contributi previdenziali

All'interno del provvedimento figura anche l'estensione su tutto il territorio nazionale della sospensione del versamento dei contributi previdenziali per il solo mese di novembre per ulteriori attività economiche rispetto a quelle già incluse nel dl n. 137/2020 (vengono aggiunti, ad esempio, i musei, i centri sportivi, trasporti, corsi di danza); per i datori di lavoro (privati) con sede nelle regioni rosse la sospensione riguarda anche tutte le attività al commercio (es. grandi magazzini, commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti non alimentari) ma resta comunque limitata al mese di novembre (è stata cancellata la sospensione anche per il mese di dicembre annunciata nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri della scorsa settimana). Trattandosi di sospensione gli interessati saranno chiamati al pagamento della contribuzione il 16 marzo 2021 in unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo senza applicazione di interessi o sanzioni con versamento della prima rata il 16 marzo 2021. 

Congedo Covid

Per quanto riguarda il congedo covid-19 il decreto stabilisce che ne potranno fruire i genitori lavoratori dipendenti nelle zone rosse (caratterizzate da scenario di massima gravità e livello di rischio alto) in cui sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di I grado e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Ai genitori spetterà un congedo retribuito al 50% coperto da contribuzione figurativa. Il beneficio e' riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi degli ultimi DPCM.

Bonus Baby Sitting

E' tarato, invece, diversamente il bonus baby sitting. Il decreto stabilisce che spetta nella misura massima di 1.000€ a favore esclusivamente dei lavoratori «autonomi», iscritti alla gestione separata (co.co.co., professionisti senza cassa ecc.) o alle gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), nelle zone rosse in cui sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di I grado e va utilizzato nel periodo di stop delle lezioni in presenza. A differenza del passato, quindi, non è disposizione dei lavoratori dipendenti in alternativa al congedo covid-19. Il beneficio e' riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura dei centri ai sensi degli ultimi DPCM.

La fruizione del bonus e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus, fruibile attraverso il Libretto Famiglia, è incompatibile con il bonus asili nido e non può essere usato per l'acquisto di prestazioni rese da familiari.

Cassa Integrazione

Il decreto estende, inoltre, la cassa integrazione covid-19 ai lavoratori assunti fino al 29 ottobre 2020 e fissa al 15 novembre 2020 i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione covid-19 e dei termini di invio dei dati necessari al pagamento del mese di agosto (che ai sensi del dl n. 125/2020 erano già state posticipate al 30 ottobre)

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Documenti: Decreto Legge n. 149/2020

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