La prestazione ha assunto il nome di "Dis-Coll" (disoccupazione per i collaboratori) ed ha sostituito la vecchia indennita' una tantum introdotta con la legge 92/2012. La misura, dapprima prevista solo in via sperimentale è stata recentemente stabilizzata con la legge sul lavoro autonomo (legge 81/2017). Pertanto anche nel 2018 coloro che perdano involontariamente la propria occupazione (ad esempio per scadenza del contratto di collaborazione) hanno diritto, a determinate condizioni, ad una tutela contro la disoccupazione.
Nello specifico la misura è riservata ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps, non pensionati e privi di Partiva Iva. Dal 1° luglio 2017 sono inclusi anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa studio.
Il conseguimento della prestazione è subordinato a due condizioni :
1) essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione involontaria, comprovata dalla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa rilasciata ai competenti servizi per l'impiego o all'Inps in sede di domanda.
2) possedere, nell'arco temporale compreso tra la data di fine attività e il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione, almeno 3 mesi di contribuzione nella Gestione separata. In sostanza l'assicurato deve aver conseguito un compenso di quasi 4mila euro nel periodo temporale predetto posto che l'accredito di un mese di contribuzione nella gestione separata si acquista con un reddito non inferiore a 1.309,17€ (nel 2018). Al riguardo occorre precisare che a differenza della Naspi la prestazione in argomento non prevede il criterio dell'automatismo delle prestazioni (art 2116 cc): pertanto se il committente non ha versato i contributi relativi al periodo di collaborazione l'interessato rischia di non poter fruire dell'ammortizzatore sociale.
Il calcolo e la durata
La misura dell'indennità è commisurata alla media mensile dei redditi da collaborazione percepiti nell'anno di cessazione e in quello solare precedente. Nello specifico l'importo dell'assegno è pari al 75% della media mensile dei redditi nel caso in cui questa sia pari o inferiore a 1.208,15€ (nel 2018). Se il reddito medio mensile supera il predetto importo, l'assegno è incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i 1.208,15€. E' previsto, comunque, un massimale oltre il quale non si può andare. Nel 2018 tale massimale è pari a 1.314,30€. L'importo così determinato è destinato a ridursi del 3 per cento per ogni mese a partire dal quarto mese di fruizione.
La DisColl è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà della durata dei periodi lavorati nel periodo compreso tra la cessazione e il 1° gennaio dell'anno solare a essa precedente, per una durata massima di 6 mesi. La tabella allegata mostra due esempi circa il calcolo dell'importo della prestazione.
Alcune caratteristiche
E' utile ricordare che sia ai fini della misura che della durata si prendono in considerazione anche le frazioni di mese. Cosicchè un lavoratore che ha avuto una collaborazione interrotta il 10 del mese potrà conteggiare sia ai fini della misura che della durata della prestazione anche il reddito percepito nei 10 giorni del mese.
Se nel periodo di ricerca della contribuzione utile per la prestazione (cioè nel periodo risalente dal 1° gennaio dell'anno solare precedente alla disoccupazione alla disoccupazione stessa) il collaboratore/assegnista di ricerca/dottorando di ricerca abbia avuto una gravidanza i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità (congedo di maternità e congedo parentale) vengono considerati pienamente utili ai fini della determinazione della durata della Dis-Coll, cioè come fossero stati lavorati.
Inoltre, nell’ipotesi in cui il collaboratore/assegnista di ricerca/dottorando di ricerca con borsa di studio abbia beneficiato - per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, congedo di maternità e congedo parentale) - della relativa prestazione (indennità di maternità o indennità per il congedo parentale), quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura della prestazione DIS-COLL.
Per beneficiare della Dis-Coll, i collaboratori devono presentare apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dalla prestazione. Da segnalare, infine, che per il periodo di corresponsione della prestazione, a differenza di quanto avviene con la naspi, i collaboratori non hanno diritto ad alcuna copertura figurativa utile ai fini pensionistici.
Approfondimenti: Calcola la durata e l'importo della Dis-Coll