Il raggiungimento del 67° anno non impedisce l’erogazione della Naspi e/o della Dis-Coll se non è stato contestualmente maturato un diritto a pensione. L’iscrizione al Centro Per l’Impiego, che avviene in occasione della richiesta della disoccupazione indennizzata, non è infatti subordinata al mancato raggiungimento dell’età pensionabile. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 750/2024 in cui spiega che il limite anagrafico (67 anni) previsto dall’articolo 1, co. 1 del Dpr 333/2000 è presente solo per l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato (disabili) e non anche per il Cpi.
La questione
I chiarimenti riguardano i requisiti per il conseguimento della NASPI e/o della Dis-Coll. Come noto le prestazioni sono subordinate all’accertamento dello stato di disoccupazione che, tra l’altro, comporta l’obbligo di rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il centro per l’impiego. L’obbligo è assunto tramite la «DID» (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) rilasciata dall’interessato in occasione della presentazione all’Inps della domanda di NASPI e/o Dis-Coll e viene poi attuato attraverso la stipula del cd. «patto di servizio personalizzato» presso il Centro per l’Impiego. Il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel patto, in assenza di giustificato motivo, forma peraltro oggetto di specifiche sanzioni che possono portare anche alla decadenza dai trattamenti in questione.
Eta’ pensionabile
L’Inps, in particolare, aveva chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. Secondo il Ministero non è previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. I limiti di età previsti dall’articolo 1, co. 1 del Dpr 333/2000 (minimo 15 anni e massimo 67 anni) riguardano, infatti, solo i disabili ai fini dell’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento della NASPI e/o Dis-Coll e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.
Di conseguenza, spiega l’Inps, il raggiungimento dell’età di 67 anni non preclude necessariamente l’iscrizione al Cpi e, pertanto, non inibisce l’erogazione delle prestazioni. Quanto detto va comunque coordinato con il principio secondo l’interessato che abbia raggiunto il diritto a pensione di vecchiaia (es. 67 anni e 20 anni di contributi) o alla pensione anticipata, decade dalla Naspi e/o dalla Dis-Coll.
Minimo 16 anni
Il Ministero spiega, tuttavia, che sussiste un requisito minimo per l’iscrizione al Cpi secondo quanto stabilito dall’articolo 1, co. 622 della legge n. 296/2006. Tale limite risulta fissato a 16 anni. Pertanto, essendo precluso il rilascio della DID, nei confronti dei soggetti di età inferiore a 16 anni è precluso anche l’accesso alla Naspi e/o Dis-Coll.
Documenti: Messaggio Inps 750/2024