Dis-Coll, Nessuna indennità di disoccupazione a Ricercatori e Dottorandi

Bruno Franzoni Giovedì, 24 Dicembre 2015
Lo ribadisce il Ministero del Lavoro con un interpello. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati non può essere attribuita ai ricercatori e borsisti delle università.
 Niente assegno Dis-coll agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e ai titolari di borsa di studio che svolgono attività di ricerca presso le università e negli enti di ricerca. Lo ribadisce l’interpello 31/2015 con il quale il Ministero del Lavoro ricorda che l’indennità in caso di perdita dell’occupazione è prevista per i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto, mentre l’attività svolta dai titolari degli assegni di ricerca ha caratteristiche diverse, afferenti più alla formazione che allo svolgimento di attività "lavorativa". Secondo il Ministero è del tutto irrilevante il fatto che sia i collaboratori che gli “assegnisti” siano iscritti alla gestione separata dell’Inps e che quindi versino contributi previdenziali in tale gestione. Di conseguenza la Dis-coll non può essere riconosciuta a questi ultimi.

Il Ministero ha poi chiarito che anche il maestro di sci può essere pagato con i voucher purchè siano rispettati i limiti quantitativi indicati dall’articolo 48 del Dlgs 81/2015: 7.000 euro netti complessivi in un anno e 2.000 euro se il singolo committente è un imprenditore o un professionista. Inoltre vale il divieto generale di svolgere lavoro accessorio in regime di appalto. Ok ai voucher anche nella nautica da diporto nel caso in cui il conduttore non provveda direttamente alla conduzione dell’imbarcazione, sia nel caso di noleggio occasionale ma anche in altre situazioni purché per scopi non commerciali. 

Per quanto riguarda i contratti di solidarietà, infine, il Dicastero di Via Veneto fornisce precise indicazioni in merito al contributo che viene corrisposto all’azienda quando viene attivato un contratto di solidarietà nel comparto artigiano. La normativa prevede che il contributo, pari alla metà delle ore non lavorate, sia diviso a metà tra azienda e dipendenti e per questi ultimi non ha natura di retribuzione. Tuttavia è stato chiesto quale regime contributivo si applica qualora l’intero contributo sia destinato al lavoratore. Il ministero ha risposto che in tal caso la quota del datore di lavoro costituisce base imponibile sia ai fini fiscali e che contributivi. Però, a tutela della posizione previdenziale dei lavoratori, la contribuzione figurativa si calcola in base alla retribuzione persa a causa del contratto di solidarietà, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro devolva la sua quota ai dipendenti. 

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Documenti: Gli Interpelli del Ministero del Lavoro

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