In merito al nuovo obbligo di assunzione, da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’Anpal evidenzia anche che la riforma ha «conseguentemente abrogato, in via implicita, sempre con effetto dal 1° gennaio 2017, la previsione transitoria di cui al comma 2 dell’art. 2 del dpr n. 333/2000, che consentiva ai datori di lavoro che effettuano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, di assumere un lavoratore con disabilità entro i dodici mesi successivi dalla data in cui avevano effettuato la predetta assunzione». La conseguenza è rilevante, precisa sempre l’Anpal: i datori di lavoro sono tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non già entro 12 mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della nuova disciplina). A tal fine, devono tenere conto delle modalità indicate dall’art. 7 della legge n. 68/1999 (nota n. 970 del 17 febbraio 2016). In caso di mancato rispetto del predette termine, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare una richiesta numerica mediante presentazione del prospetto per il tramite dei servizi telematici (CO).
La riforma del mercato del Lavoro ha inasprito anche le sanzioni per i datori che non rispettano i termini per le assunzioni numeriche. Trascorsi 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione del disabile (nel caso specifico, quindi, dal 2 marzo), per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione, di una somma pari a 153,20 euro al giorno (cinque volte la misura del contributo esonerativo) per ciascun disabile non occupato nella giornata. Per la stessa violazione troverà applicazione la procedura di diffida che, in tal caso, obbliga in relazione alla quota d’obbligo non coperta anche alla presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.
Il Jobs Act ha limato comunque i criteri di computo della quota di riserva. Ai sensi di quanto prevede il nuovo articolo 4, co. 3-bis della legge 68/1999, introdotto dal Decreto legislativo 151/2015 e modificato dal Dlgs 185/2016 i datori di lavoro possono computare nella quota di riserva i lavoratori, gia' disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacita' lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilita' intellettiva e psichica, con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.
Documenti: Nota Anpal 454/2017