Anche i periodi di cassa integrazione nel settore agricolo nel 2021 fruiti per le causali istituite per l'emergenza COVID-19 sono equiparati a periodi di lavoro. E pertanto sono utili ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola di competenza dell'anno 2021. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 60/2022 in cui conferma, sostanzialmente, le istruzioni fornite lo scorso anno (Cfr: Circolare n. 69/2021).
La Cassa COVID è lavoro effettivo
I chiarimenti riguardano gli operai a tempo determinato, iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi per l’anno 2021, che hanno fruito nel 2021 della CIGD con causale emergenziale nonché gli operai agricoli a tempo indeterminato che nel 2021 hanno fruito della CISOA con causale emergenziale.
Nei loro confronti, spiega l’Inps, il trattamento di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021 (le cui domande, come noto, andavano prodotte tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022) è calcolato equiparando a periodo di lavoro effettivo i predetti periodi di integrazione salariale. Ciò in forza dell'articolo 22 del dl n. 18/2020 secondo cui «il trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola».
Stessa equiparazione anche per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative e loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984 che hanno fruito della cassa integrazione ordinaria concessa con le causali COVID-19, cioè Cigo e di Cigo per sospensione CIGS (tali soggetti, infatti, non hanno diritto alla CISOA).
Utile ai fini del diritto e della misura
Per effetto dell’equiparazione i predetti periodi di CIGD, CISOA e CIGO con causale emergenziale fruiti nel 2021 valgono sia per l'accertamento del requisito contributivo per la fruizione della disoccupazione agricola (cioè 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall'anno di riferimento dell'indennità e da quello precedente) sia per la determinazione della misura.
A tal riguardo alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti i periodi di integrazione salariale sopra citati. Il predetto meccanismo opera finché la somma delle giornate di lavoro effettivo e cassa integrazione non superi le 183 giornate. Oltre questo limite, infatti, il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola splafonerebbe il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento al 2021 non garantendo alcuna ulteriore estensione del periodo indennizzabile a titolo di disoccupazione agricola.
L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2021 è pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.
Soggiorno in paesi extracomunitari
Ai fini della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola del 2021 sono, inoltre, indennizzabili i periodi di soggiorno per turismo in Paese extracomunitario non convenzionato, collocati nel 2021, di durata pari o inferiore a 180 giorni (anziché 90 giorni, termine ordinario). L'ampliamento del periodo di franchigia è stato predisposto, spiega l'INPS su conforme parere ministeriale, in considerazione delle difficoltà per il lavoratore straniero di far rientro nel territorio italiano per i divieti imposti dalla gestione dell’emergenza sanitaria.
Documenti: Circolare Inps 60/2022