Diffuse dall'INPS le prime istruzioni in merito all'esonero contributivo stabilito dal dl n. 73/2021 alle imprese appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. Le indicazioni sono contenute nella Circolare INPS n. 156/2021 pubblicata ieri.
Esonero contributivo
L'articolo 70 del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021 (c.d. decreto sostegni bis) ha riconosciuto, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia di COVID-19, l'esonero da versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il mese di febbraio 2021, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, alle imprese appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. I soggetti interessati dall’esonero sono quelli la cui attività è identificata dai codici Ateco dell’allegato E del dl n. 73/2021 (cfr: Allegato n. 1 alla circolare INPS n. 156/2021).
L'agevolazione spetta nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. E' subordinato al rispetto della regolarità contributiva, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e dei Ccnl.
Misura
Per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni e mezzadri) l’esonero è riconosciuto nella misura corrispondente a un dodicesimo della contribuzione dovuta con riferimento al mese di febbraio 2021, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, in relazione alle sole unità attive nei mesi di riferimento. Per i datori di lavoro l'esonero riguarda solo la quota di contribuzione a carico degli stessi (con esclusione delle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore, della quota Tfr e della contribuzione Inail) di competenza nel mese di febbraio 2021.
Modalità di accesso
Per fruire del beneficio i datori di lavoro devono presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, che sarà reso disponibile dall’Istituto nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) nei prossimi giorni. Per i lavoratori autonomi il modulo sarà disponibile nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
Nella domanda occorre specificare se si richiede l’esonero ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del Quadro Temporaneo e l’importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione.
Gli interessati avranno 30 giorni di tempo da quando sarà disponibile il predetto modulo (l'INPS ne darà opportuna conoscenza). Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva. La notifica avverrà via PEC per le aziende e tramite i canali di “Comunicazione bidirezionale” per i lavoratori autonomi agricoli. Se l'istanza verrà rigettata per mancanza dei requisiti saranno applicate le sanzioni previste per le omissioni contributive. Essendoci un vincolo di bilancio nella comunicazione di accoglimento l'Inps potrà anche ridurre l'esonero fruibile in modo proporzionale a tutta la platea dei beneficiari. In tal caso gli interessati avranno 30 giorni dalla comunicazione per versare la contribuzione dovuta eccedente l'importo autorizzato definitivamente.
Differiti i termini
L'Inps ricorda, infine, che sono stati differiti i termini per il versamento dei contributi per le aziende interessate dal beneficio. In particolare per i datori di lavoro è stata differita la scadenza del 16 marzo 2021 (per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata il differimento riguarda la rata del I trimestre 2021 con scadenza 16 settembre 2021); per gli autonomi è stata differita la prima rata dell'emissione 2021 (scadenza 16 luglio 2021). Ciò significa che ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva il mancato versamento dei contributi in tali scadenze non rileva ai fini della concessione dell'esonero stesso.
Documenti: Circolare Inps 156/2021