Aggiornati i criteri per la concessione dell’assegno di integrazione salariale (cd. «AIS») per le causali straordinarie. Il sostegno, erogato dal FIS, a favore dei lavoratori dipendenti di imprese che non rientrano nel perimetro della Cigo né dei fondi di solidarietà bilaterali potrà essere concesso per le medesime causali previste per la Cassa Straordinaria. E cioè: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà.
Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 109/2022 pubblicata ieri in cui recepisce le indicazioni del Decreto Ministeriale n. 33/2022, ridefinendo i criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per le causali straordinarie.
Fondo di integrazione salariale
I chiarimenti seguono la riforma degli ammortizzatori sociali con il quale il legislatore ha universalizzato le tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dal settore e dalla dimensione del datore di lavoro. La riforma ha inciso in maniera profonda sul Fondo di integrazione salariale ampliando l’obbligo di contribuzione a tutti i datori di lavoro che non rientrano nel perimetro della Cigo o per i quali non siano stati costituiti i fondi di solidarietà alternativi, territoriali o bilaterali. L’obbligo che, dal 1° gennaio 2022, scatta in presenza anche di un solo lavoratore dipendente.
Il Fondo eroga l’assegno di integrazione salariale sia per le causali ordinarie che straordinarie anche per i datori di lavoro che occupano meno di 15 dipendenti (per quelli che occupano più di 15 dipendenti l’Ais copre, invece, solo le causali ordinarie perché quelle straordinarie sono assicurate dalla tradizionale CIGS).
Per quanto riguarda le causali straordinarie l’Inps conferma che la tutela dell'AIS copre gli stessi eventi CIGS:
- la riorganizzazione aziendale (ivi compresa quella legata a processi di transizione);
- la crisi aziendale (ivi compresa quella derivante da evento improvviso e imprevisto);
- il contratto di solidarietà;
Tra le principali novità vi è la possibilità di chiedere l’ammortizzatore per realizzare interventi di riorganizzazione aziendale per processi di transizione, finalizzati a percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica o che abbiano attivato interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.
Negli allegati alla Circolare l'istituto fornisce, in particolare, i modelli standard di relazione che i datori di lavoro devono utilizzare per la causale riorganizzazione aziendale, riorganizzazione aziendale a seguito di processi di transizione, crisi aziendale e crisi aziendale per evento imprevisto ed imprevedibile.
Sì al Cumulo
Tra l’altro l’Inps precisa che i datori di lavoro destinatari del FIS che occupano mediamente oltre 15 dipendenti, inoltre, possono cumulare l’AIS (per le causali ordinarie) e la CIGS (per le causali straordinarie) fermo restando che i lavoratori destinatari dei due trattamenti siano diversi per tutta la durata dei citati interventi. Il cumulo, invece, non trova applicazione per i datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al Fondo di integrazione salariale prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie.
Fondi di Solidarietà
I criteri illustrati nella circolare trovano altresì applicazione, ai fini dell’ammissione all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali per causali straordinarie, per le istanze relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.
Documenti: Circolare Inps 109/2022