Fondi di solidarietà, Adeguamento entro il 31 dicembre 2022

Sabato, 22 Ottobre 2022
Le indicazioni del ministero del Lavoro in vista della scadenza imposta dalla riforma degli ammortizzatori sociali. In assenza si confluisce al Fondo di integrazione salariale dell’Inps.

Entro fine anno i fondi di solidarietà bilaterali devono adeguarsi al fine di estendere le (nuove) tutele ai datori di lavoro che impiegano anche solo un dipendente (anziché un minimo di 5). In caso contrario tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al FIS. Lo spiega il ministero del lavoro nella circolare 20/2022 di ieri indicando che l’adeguamento dovrà garantire la sostenibilità finanziaria per almeno 8 anni eventualmente con l'aumento dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

Riforma degli ammortizzatori

Le indicazioni ministeriali fanno seguito alla riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nella legge 234/2021 (legge bilancio 2022). La Riforma, come noto, ha esteso le tutele dal 1° gennaio 2022 a tutti i lavoratori a prescindere dal settore di attività e dal numero di addetti. Ai fondi di solidarietà (bilaterali alternativi o territoriali) costituiti al 31 dicembre 2021, la riforma ha previsto un periodo transitorio per procedere all'adeguamento, che scade il 31 dicembre e riguarda anche quelli che si sono costituiti di recente, ossia il fondo «attività professionali» e quello dei «servizi ambientali».

Gli adeguamenti

L’adeguamento dovrà riguardare l’ampliamento della platea dei beneficiari e la fissazione delle caratteristiche della nuova (ed unica) prestazione da corrispondere per le sospensioni/interruzioni del rapporto di lavoro dipendente: l’assegno di integrazione salariale. Che avrà causali, importi e durata più estese rispetto al precedente assegno ordinario.

Per quanto riguarda il primo aspetto il Ministero ricorda che la riforma del 2022 ha ampliato il campo di applicazione dei fondi ai datori che occupano un solo dipendente. Pertanto, devono adeguarsi i fondi con soglie dimensionali di accesso diverse.

Il secondo adeguamento, come detto, riguarda la disciplina di una sola prestazione, assegno d'integrazione salariale (AIS), con nuovi requisiti per causali, importo e durata. In particolare, l'erogazione di quest'unica prestazione va garantita per le stesse causali, ordinarie e straordinarie, previste per la cassa integrazione (Cig) e di importo e per una durata almeno pari a quelli della Cig in base alla dimensione del datore di lavoro. Il ministero precisa che la nuova tutela prevista dalla legge va assicurata tenendo conto anche di eventuali «tetti aziendali» (limiti di accesso e/o di durata) introdotti dalla precedente disciplina dei fondi.

Modalità

Dal punto di vista operativo l'adeguamento è fatto con la sottoscrizione, entro il 31 dicembre, di accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale. Acquisito l’accordo sarà avviato l’iter istruttorio che prevede anche la verifica della sostenibilità finanziaria del Fondo di solidarietà nel medio periodo (8 anni) come previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce delle modifiche che si intendono apportare. Terminato l’iter istruttorio, la modifica degli atti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali avverrà con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In assenza scatta il Fis

In assenza degli adeguamenti, i datori di lavoro del settore in cui opera il fondo inadempiente confluiranno al Fis dell'Inps a decorrere dal 1° gennaio 2023, con trasferimento dei contributi già versati o comunque dovuti.

Documenti: Circolare MdL 20/2022

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