Tra le modifiche alla previdenza dello spettacolo l'articolo 66 del dl n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis) ha introdotto una norma volta a rendere più efficace la tutela della maternità e di paternità. In particolare viene precisato che chi presta attività a tempo determinato nel settore cioè sia inquadrato nei gruppi a) e b) (attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli) la retribuzione media globale giornaliera su cui si calcola l'indennità di maternità corrisponde all’importo ottenuto dividendo l’ammontare percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei
dodici mesi antecedenti l’insorgenza dell’evento
per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.
L'indennità di maternità diventa, pertanto, pari all'80% di un valore parametrato a quelle che sono le prestazioni effettivamente svolte nel settore dello spettacolo.
Sinora, invece, alle lavoratrici del settore l'indennità è spettata nella misura prevista per i lavoratori dipendenti "normali" cioè l'80% del valore che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Una norma che ha impedito l'erogazione dell'indennità di maternità per coloro che non hanno, in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative dei professionisti dello spettacolo, alcun giorno lavorato o retribuito nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
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