Con lo stipendio di ottobre i lavoratori dipendenti per eventi coperti da contribuzione figurativa riceveranno l’erogazione del bonus da 200€ contro il caro energia. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 111/2022 pubblicata l’altro giorno a seguito della novella apportata in sede di conversione in legge del cd. «decreto aiuti bis».
Indennità contro il caro bollette
Come noto l’articolo 31 del dl n. 50/2022 ha stabilito l’erogazione di un bonus una tantum da 200€ completamente esentasse per contrastare gli effetti del caro energia, tra l’altro, a tutti i lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato). Il bonus è stato corrisposto direttamente dal datore di lavoro con la busta paga di luglio 2022 al lavoratore che, nei primi quattro mesi del 2022, ha fruito dell'esonero dello 0,8% per almeno un mese (quindi se ha avuto almeno un mensile fino a 2.692 euro). La versione originaria del provvedimento però non aveva considerato i lavoratori che essendo assenti dal servizio per eventi figurativamente tutelati (es. congedi, maternità, malattia, eccetera) non avevano beneficiato del predetto esonero contributivo in quanto titolari delle relative indennità Inps sostitutive dello stipendio mensile (es. indennità di maternità, indennità di malattia eccetera).
In sede di conversione del dl n. 50/2022 il legislatore ha corretto il tiro precisando che il bonus spetta anche a questi soggetti e che dovrà riconosciuto dal datore di lavoro con la retribuzione del mese di ottobre 2022.
Indennità ad ottobre
L’Inps, pertanto, spiega che con la retribuzione del corrente mese di ottobre (competenza ottobre 2022), i datori di lavoro, in automatico, dovranno riconoscere l’indennità di 200€ ai lavoratori in presenza delle seguenti condizioni:
- siano in forza nel mese di ottobre 2022;
- abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro);
- siano stati destinatari di eventi integralmente coperti da contribuzione figurativa Inps fino al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del dl n. 50/2022) la cui indennità mensile non abbia superato i 2.692;
- non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022). Tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.
Per conseguire il bonus il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di non beneficiare dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022 (cioè non essere titolare di un trattamento pensionistico o di reddito di cittadinanza), di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS nel periodo 1° gennaio 2022 - 18 maggio 2022, nonché, di essere consapevole di non avere diritto all’indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dell’Inps.
In presenza di più rapporti di lavoro la dichiarazione va presentata al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
Pronti i conguagli
L’Inps, pertanto, spiega che i datori di lavoro che abbiano riconosciuto il beneficio nella retribuzione di competenza nel mese ottobre 2022 possono recuperare il credito tramite i flussi Uniemens di competenza dello stesso mese di ottobre 2022.
Documenti: Circolare Inps 111/2022