I chiarimenti riguardano il pagamento dell'indennità Covid-19 in favore dei professionisti senza cassa, dei collaboratori, dei lavoratori somministrati e dei lavoratori stagionali del turismo alla luce della novella legislativa apportata dall'articolo 84 del DL 34/2020 (Dl "Rilancio").
Professionisti e collaboratori
A maggio per professionisti con partita Iva e collaboratori iscritti (in via esclusiva) alla gestione separata dell'Inps spetta un indennizzo COVID-19 di 1.000 euro (contro i 600 euro fissati per i mesi di marzo ed aprile). A differenza dei mesi scorsi il bonus viene erogato: 1) se trattasi di professionisti occorre, oltre alla partita Iva attiva al 19 maggio, dimostrare una perdita di reddito del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (il dato è autocertificato, poi l'Inps effettuerà una verifica con l'agenzia delle Entrate). Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento; 2) se trattasi di collaboratori occorre che il rapporto di lavoro sia cessato tra il 24 febbraio 2020 ed il 19 maggio 2020.
Per conseguire l'indennizzo i professionisti con partita iva dovranno presentare una nuova domanda all'ente previdenziale (anche se beneficiari dell'indennizzo di 600 euro a marzo ed aprile); i collaboratori invece devono presentare la domanda solo se in precedenza non sia stata accolta l'istanza per l'indennizzo per i mesi di marzo ed aprile, negli altri casi l'Inps erogherà il beneficio in automatico.
Stagionali del turismo
Anche agli stagionali del turismo e del settore termale il DL 34/2020 ha accresciuto il precedente bonus di 600 euro a 1.000 euro per il mese di maggio. In questo caso il bonus spetta a condizione che il rapporto di lavoro risulti cessato (involontariamente) tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Non serve una nuova domanda se gli interessati sono stati già beneficiari del bonus di 600 euro per marzo ed aprile (in tal caso l'accredito a maggio sarà automatico previa verifica dei requisiti da parte dell'ente previdenziale); altrimenti occorre presentare apposita istanza di accesso all'Ente.
Va notato che ai fini dell’accesso all’indennità per il mese di maggio ci sono ulteriori condizioni rispetto a quelle previste per marzo ed aprile. In particolare gli interessati al 19 maggio 2020, oltre a non risultare titolari di trattamento pensionistico diretto, non devono avere un rapporto di lavoro dipendente nè risultare titolari di indennità NASpI.
Somministrati del turismo
L'articolo 84 del DL 34/2020 ha, infine, incluso nel beneficio una categoria di lavoratori originariamente esclusa dal Dl 18/2020. Si tratta dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In tal caso il beneficio è pari a 600 euro per aprile e 1.000 euro per maggio e per il conseguimento va presentata apposita domanda all'Inps (unica, valida per entrambe le mensilità).
Nello specifico il beneficio spetta ai lavoratori somministrati che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuate nei codici ateco riportati in Circolare (gli stessi validi per gli stagionali non in somministrazione). Il conseguimento dell'indennità è subordinato alla verifica che al 19 maggio 2020 non risultino titolari di un trattamento pensionistico diretto, nè abbiano attivo un rapporto di lavoro dipendente nè siano titolari di indennità NASpI. E' ammessa l'instaurazione, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione, di un rapporto di lavoro dipendente purchè cessato alla data del 19 maggio 2020.
Regime delle compatibilità
Particolare il regime delle cumulabilità delle indennità con altri strumenti di sostegno al reddito. In linea generale viene confermata l'incumulabilità degli indennizzi con prestazioni pensionistiche dirette (tra cui anche l'ape sociale) ad eccezione del solo assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 222/1984. La regola è opposta (nel senso della cumulabilità) con naspi, dis-coll e disoccupazione agricola ma per i soli somministrati (mensilità di aprile e maggio) e per gli stagionali (mensilità di maggio) del turismo e degli stabilimenti termali è stata fissata legislativamente l'incumulabilità con la naspi.
Per tutti il beneficio è incumulabile con il reddito di emergenza, con l'indennità per il lavoro domestico, mentre da aprile 2020 il bonus diviene cumulabile con il Reddito di Cittadinanza a condizione che l'RdC sia inferiore all'indennità covid-19 (600 o 1.000 euro). In tal caso l'Inps corrisponderà, in luogo dell'indennizzo Covid-19, un incremento del RdC fino all'ammontare di 600/1000 euro per il mese di aprile e maggio.
Resta confermata la cumulabilità con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Documenti: Circolare Inps 80/2020