I chiarimenti riguardano i cittadini che hanno presentato domanda per l'erogazione delle due indennità onnicomprensive da 1.000€ previste dall'articolo 15 e 15-bis del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020 (Cfr: Circ. Inps 137/2020 e Circ. Inps 146/2020) per novembre e dicembre 2020 a favore dei: 1) lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 2) lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 3) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; 4) lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; 5) lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; 6) lavoratori dello spettacolo; 7) lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Sono stati tenuti alla presentazione dell'istanza, in particolare, gli individui che non avevano beneficiato del precedente indennizzo covid da 1.000 euro di cui al dl n. 104/2020 (a questi ultimi, infatti, i benefici sono stati erogati automaticamente dall'INPS).
Ebbene l'Inps informa di aver messo a disposizione degli utenti le motivazioni del rigetto delle istanze, consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN. Avverso il rigetto è possibile presentare istanza di riesame entro 20 giorni decorrenti dal 19 febbraio 2021 per le istanze respinte entro tale data oppure dalla comunicazione di reiezione, se successiva al 19 febbraio 2021; il riesame, tuttavia, è possibile solo per le reiezioni non contrassegnate come "forti" (nel quale caso si potrà presentare esclusivamente ricorso giudiziario). Con la richiesta gli interessati dovranno produrre specifica documentazione contenuta nell'Allegato 1 al predetto messaggio a seconda delle motivazioni del respingimento per consentire un supplemento di istruttoria da parte dell'Ente Previdenziale.
Lavoratori dello Spettacolo
L'Inps ricorda che per i lavoratori dello spettacolo occorre verificare, tra l'altro, alla data del 30 Ottobre 2020 o al 1° dicembre 2020, l'assenza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015. Per le domande previste dal decreto-legge n. 34/2020 e dal decreto-legge n. 104/2020 la non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, come sopra specificata, a differenza di quanto indicato nella circolare n. 125/2020, a seguito di successive precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, già trasmesse alle Strutture territoriali, viene verificata al 19 maggio 2020, in linea con quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020.
Documenti: Messaggio Inps 734/2021