Le prestazioni rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, infine, possono essere svolte nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile ( 4.000 euro lordi). In base alla nuova disciplina, spiega l'lnps, non esistono limitazioni in ordine ai settori in cui è ammesso il ricorso ai voucher, incluso il settore dello spettacolo, fermo restando ovviamente il rispetto dei limiti di carattere generale. In particolare, precisa I'Inps, «è possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico stabilito», in quanto esclusivo «elemento qualificatorio della prestazione di lavoro accessorio».
Circa gli adempimenti informativi dovuti dal committente, l'lnps spiega che per instaurare il rapporto di lavoro accessorio è necessario effettuare la prevista comunicazione obbligatoria alla direzione territoriale del lavoro competente, prima dell'inizio della prestazione. Invece è escluso l'obbligo del certificato di agibilità di cui all'art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Infatti – fermo restando che l'obbligo contributivo, in presenza di lavoro accessorio, sussiste nei confronti di una gestione diversa da quella del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – nella fattispecie di cui si tratta la tracciabilità delle prestazioni svolte dal prestatore di lavoro è garantita dalla citata comunicazione di inizio attività.
Documenti: Messaggio Inps 311/2016