In entrambi i casi il nucleo familiare è composto dal richiedente - lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali - dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.
Gli Assegni familiari
A seguito della legge 76/2016 che ha equiparato l'unione civile al matrimonio gli assegni sopra menzionati spettano ora anche in caso di unioni civili con alcune particolarità volte a tutelare soprattutto i figli nati precedentemente o successivamente l'unione civile. Se nel nucleo c'è solo un partner lavoratore dipendente o titolare di prestazione, l'Inps spiega che all'altro partner devono essere riconosciute le prestazioni familiari in questione al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente.
Nel caso di nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa l'unione civile non rileva se i figli hanno la prestazione in atto in virtù di un genitore che continuerà, pertanto, ad essere loro riconosciuta. Se si tratta di figli privi di prestazione, invece, l'unione civile di uno dei genitori con altro soggetto (dipendente o titolare di prestazione) darà diritto all'Anf/Af per i figli dell'altro partner. Nel caso di nucleo con entrambi i partner e figli di uno dei partner nati dopo l'unione, l'assegno è erogato a condizione che il figlio sia stato inserito nell'unione civile (anche ex art. 252 del codice civile).
In caso di scioglimento dell'unione civile il diritto all'Anf/Af viene regolato in base al codice civile (stabilito così dalla legge n. 76/2016): sulla questione, l'Inps, si riserva però un chiarimento relativo alla sorte dei figli di uno dei partner nati dopo l'unione in caso di scioglimento dell'unione civile.
Gli assegni non spettano, invece, ai conviventi di fatto con un regolare contratto stipulato ai sensi della legge n. 76/2016. In tal caso però qualora dal contratto emerga l'entità dell'apporto economico di ciascun convivente alla vita in comune, il reddito dei conviventi rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo ai fini della misura dell'Anf.
Congedo Matrimoniale
Infine l'Inps spiega che l'assegno per congedo matrimoniale spetta anche in caso di unione civile. L’assegno per congedo matrimoniale, come noto, è una prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore o lavoratrice che contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.
Documenti: Circolare Inps 84/2017