Lavoro, Bonus Sud anche per la conversione di contratti a termine

Valerio Damiani Domenica, 26 Marzo 2017
Il bonus occupazione Sud spetta anche nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine avviati nel 2016. 
Niente Bonus sud nell'ipotesi di assunzioni di lavoratori con contratto intermittente. A stabilirlo è l'Anpal nella nota prot. n. 3016/2017 in cui l'Agenzia risponde ad alcuni quesiti posti dagli operatori del settore. Il bonus è invece fruibile nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine avviati entro il 2016. 

Bonus occupazione Sud
Come noto lo sgravio contributivo "bonus Sud" può essere richiesto per le assunzioni effettuate tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse specificamente stanziate che, per le Regioni meno sviluppate, ammontano a 500 milioni di euro e, per le Regioni in transizione, a 30 milioni di euro. L’incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi, e per quelle a tempo indeterminato, inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante ed è fruibile in dodici quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto. 

L'incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. n. 150/2015 (cioè soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego). Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni - intesi come 24 anni e 364 giorni -, lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio. Mentre i lavoratori con almeno 25 anni di età al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013 (cioè deve risultare che il beneficiario, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione fiscale). Il bonus Sud interessa la Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, regioni meno sviluppate, o quelle in transizione, quali Abruzzo, Molise e Sardegna. 

I chiarimenti dell'Anpal
Nella predetta nota l'Anpal risponde ad alcuni quesiti circa il perimetro di applicazione del bonus. In primo luogo l'Anpal spiega che l'incentivo è fruibile anche per i rapporti a termine avviati nel 2016 e trasformati nel 2017. Tra le condizioni di spettanza dell'incentivo è prevista la «non obbligatorietà» dell'assunzione da parte del datore di lavoro, che declina la norma che destina l'agevolazione solo ai datori di lavoro che «senza esservi tenuti» fanno nuove assunzioni. Alcune ipotesi, spiega l'Anpal, sono state individuate dall'Inps nella circolare n. 137/2012, illustrando il principio generale per cui non è possibile applicare gli incentivi (nessuna tipologia di incentivo) nel caso in cui il datore di lavoro «non è libero di scegliere chi assumere». L'Anpal spiega, poi, che l'incentivo è escluso sui contratti di lavoro intermittente mentre per quanto riguarda l'apprendistato il bonus si applica sulla quota contributiva ridotta, prevista per la particolare tipologia contrattuale. 

Ultimo quesito ha chiesto di specificare se le regole per l'eventuale calcolo dell'incremento occupazionale (necessario nel caso di fruizione del bonus oltre i limiti de minimis) sono quelle previste dalle disposizioni Ue oppure se va fatto riferimento alle indicazioni Inps individuate nel passato (ad esempio Ula mobile). L'Anpal spiega che l'Inps (in circolare n. 41/2017) tiene conto di quanto già chiarito dal ministero del lavoro nell'interpello n. 34/2014. In pratica, l'incremento occupazionale netto va inteso come «l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa a un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno».  

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Documenti: Circolare Inps 40/2017; Circolare Inps 41/2017; messaggio inps 1171/2017

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