Lavoro, licenziamenti sospesi sino al 30 giugno 2021

Vittorio Spinelli Martedì, 30 Marzo 2021
Lo prevede un passaggio del decreto legge "sostegni". La misura si abbina alla proroga delle integrazioni salariali con causale covid-19.
Nuova sospensione per i licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo. Lo prevede l'articolo 8 del dl n. 41/2021 (cd. decreto sostegni) con il quale il Governo ha rinnovato la durata del blocco in scadenza il 31 marzo assieme alle integrazioni salariali Covid-19. Rispetto all'ultima proroga, contenuta nella legge di bilancio per il 2021, questa volta c'è una novità: la differenziazione dell'arco temporale della operatività del divieto a seconda della durata degli ammortizzatori sociali con causale covid-19.

Termini diversificati

Il divieto, infatti, opera sino al 30 giugno 2021 indistintamente nei confronti di tutte le imprese, cioè a prescindere dal ricorso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19, mentre dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 il divieto persiste soltanto per i datori di lavoro aventi diritto alla Cassa integrazione in deroga e all'assegno ordinario (che il medesimo dl n. 41/2021 proroga di 28 settimane per il periodo temporale dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021). Pur se la norma non lo esplicita il secondo divieto si ritiene operi per tutte le imprese non rientranti nel periodo di applicazione della cassa integrazione ordinaria a prescindere dall'effettiva fruizione di tali trattamenti.

In tal senso depongono le indicazioni fornite dal Governo nel corso della presentazione della misura; la ratio dell'intervento dovrebbe essere, infatti, quella di impedire il licenziamento ove ci sia la possibilità di attivare la CIGD o l'ASSO con l'obiettivo di tutelare i dipendenti di imprese minori. Sul punto occorrerà, tuttavia, un chiarimento ufficiale in quanto la formulazione letterale della norma ammette anche una interpretazione diversa e cioè che il divieto scatti solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia fruito della CIGD o ASSO per i periodi temporali decorrenti dal 1° aprile 2021.

Nei suddetti lassi temporali (fino al 30 giugno 2021 oppure sino al 31 ottobre 2021) ai datori di lavoro resterà precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (cioè quello determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa) e resta altresì sospeso il tentativo di conciliazione obbligatoria (per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti).  

Eccezioni

Resta confermata la disciplina attuale secondo la quale i predetti divieti non operano se:

1) il licenziamento è motivato dal venir meno del soggetto imprenditoriale: a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

2) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Ai lavoratori coinvolti dall'accordo, in deroga ai requisiti normativamente previsti, viene riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi) (cfr: messaggio Inps n. 4464/2020)

 

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