Si tratta della seconda deroga alla normativa generale in vigore con il Jobs Act (Dlgs n. 148/2015) con il quale il legislatore aveva escluso, dal 1° gennaio 2016, il ricorso ad ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa. Tuttavia, l’articolo 21, comma 4, del medesimo decreto n. 148 ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. L'articolo 44 del dl n. 109/2018 (c.d. decreto "Genova") ha esteso l'intervento in questione anche nelle ipotesi della presenza di un piano di reindustrializzazione del sito produttivo o siano attivati percorsi di politica attiva del lavoro per il periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020 stanziando, peraltro, ulteriori fondi rispetto alle risorse precedentemente individuate e non utilizzate.
La proroga nel 2021 e nel 2022
La novella della legge di bilancio per il 2021 proroga la CIGS anche negli anni 2021 e 2022 alle medesime condizioni previste dall'articolo 44 del predetto dl n. 109/2018. In particolare potranno accedere alla CIGS le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva qualora sussista una delle seguenti ipotesi: a) risultino concrete prospettive di cessione dell’attività, con conseguente riassorbimento occupazionale (secondo i criteri già individuati ai sensi dell'originario Dm 95075/2017); b) sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; c) siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto.
Il trattamento può avere una durata massima di 12 mesi anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale, una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale. L'accesso alla misura è subordinato alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui viene altresì verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario e indicato il relativo onere finanziario. Tali accordi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile del rispetto dei limiti di spesa pari a 200 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni di euro per il 2022 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 18/2008). Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.