Lo sgravio contributivo
I chiarimenti riguardano il nuovo esonero contributivo stabilito dall'art. 3 del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (c.d. decreto Agosto) a favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 che non richiedano gli interventi di integrazione salariale COVID-19 (CIGO, CIGD e ASO) fissati dal medesimo dl n. 104/2020 per i periodi successivi al 12 luglio 2020 (18 settimane divise in due tranche di 9 settimane). Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale COVID-19 (CIGO, CIGD e ASO) ed è limitato - ferma restando la riparametrazione dello sgravio su base mensile - al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi. La misura dell'agevolazione, fruibile sulla quota di contribuzione IVS a carico del datore di lavoro, è pari alla contribuzione a carico del datore del lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (sia se fruita tramite conguaglio che con pagamento diretto INPS), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Recentemente, peraltro, tale sgravio è stato rinnovato di ulteriori 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, dall'articolo 12, co. 14 del Dl n. 137/2020 (c.d. "decreto Ristori") a condizione che i datori di lavoro non richiedano gli interventi di integrazione salariale con causale covid-19 previsti dal citato dl n. 137/2020 (sei settimane aggiuntive fruibili dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021). Sul punto si attendono ulteriori indicazioni amministrative.
Modalità applicative
L'Inps spiega che l'incentivo è stato ritenuto compatibile dalla Commissione Europea con la disciplina degli aiuti di stato e, pertanto, può essere reso pienamente operativo per i datori di lavoro. Nello specifico per fruire dell’esonero in argomento i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020” nella quale autocertificano: a) le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola; b) la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate; c) la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente; d) l’importo dell’esonero.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo nel flusso Uniemens. Al momento della compilazione dei flussi Uniemens i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L903”, avente il significato di “Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”; e nell’elemento <ImportoACredito>, l'importo. Per recuperare lo sgravio relativo ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2020 bisognerà utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), idem per i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività.
Il documento ribadisce, infine, alcune caratteristiche dell'esonero già illustrate nella Circ. Inps n. 105/2020. In particolare la misura dell'esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL; la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive; inoltre, ai fini della determinazione della misura, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità. Individuata la misura dell'esonero il datore di lavoro può scegliere liberamente come fruirne: sia scaglionando su più mensilità il beneficio (sempre nei limiti di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020) sia concentrando il beneficio su una sola mensilità (ovviamente nei limiti della contribuzione datoriale dovuta).
Documenti: Messaggio Inps 4254/2020