Si rinnova il congedo covid-19 a favore dei lavoratori costretti ad assentarsi dal lavoro per assistere i figli minori di 14 anni conviventi contagiati da COVID-19, in quarantena o in Dad. Lo rende noto l'INPS nella Circolare n. 189/2021 in cui illustra la novella apportata dall'articolo 9 del dl n. 146/2021 nelle more che venga rilasciata la procedura telematica per l'invio delle domande.
La misura, come noto, era scaduta il 30 giugno 2021 ma a causa del prolungarsi della pandemia è stata rinnovata sino al 31 dicembre 2021 e consiste nell'erogazione di un indennizzo pari al 50% della retribuzione, con riconoscimento della contribuzione figurativa, per i periodi di assenza dal lavoro. La differenza rispetto all'ultima proroga è che il congedo può essere fruito anche dai lavoratori autonomi (in luogo del bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting).
Lavoratori dipendenti
Il congedo è fruibile dal lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Se il figlio è affetto da una disabilità grave il congedo può essere fruito a prescindere dall'età anagrafica e dal requisito della convivenza ed anche per la chiusura del centro assistenziale diurno con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture. La fruizione può avvenire da entrambi i genitori sia in modalità oraria che giornaliera, purché non negli stessi giorni o nelle stesse ore.
Il diritto al congedo sorge a condizione, tra l'altro, che entrambi i genitori (anche l'altro se convivente con il figlio per cui si chiede il congedo) non siano disoccupati, sospesi dal lavoro (es. CIGO a zero ore) o inattivi e che, quindi, sussista un rapporto di lavoro dipendente attivo al momento della domanda e per tutta la durata del congedo (rileva, a tal fine, anche il lavoro smart-working).
Autonomi
Il congedo spetta anche ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata (collaboratori e partite iva) nonché agli autonomi iscritti alle gestioni speciali (commercianti, artigiani, coltivatori diretti). Il diritto sorge in presenza di un'attività autonoma attiva a prescindere dalla regolarità contributiva e/o da requisiti contributivi minimi. In mancanza di un'attività autonoma da cui astenersi non sussiste il diritto al congedo. Inoltre, a differenza, dei dipendenti il congedo può essere fruito solo in modalità giornaliera.
Durata
Il congedo spetta per la tutta la durata dei predetti periodi di infezione, contagio o dad del figlio purché ricadenti nel periodo temporale tra il 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del dl n. 146/2021) ed il 31 dicembre 2021.
Per i soli lavoratori dipendenti se il genitore ha già utilizzato il congedo parentale o il prolungamento dello stesso per stare accanto al figlio può chiederne la conversione a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 (cioè dal 1° settembre 2021) al momento della presentazione della domanda. La conversione, come noto, consente di indennizzare al 50% della retribuzione anziché al 30% il periodo in parola restituendo al congedo ordinario i periodi in precedenza fruiti.
Domande in stand-by
Per la presentazione delle domande occorre attendere ulteriori istruzioni INPS. Le domande si potranno produrre esclusivamente in modalità telematica attraverso i canali web, il contact center integrato oppure tramite i patronati. Sarà possibile inoltrare la domanda anche senza il possesso della documentazione che attesta il diritto al congedo (es. provvedimento della Asl). In tal caso il genitore dovrà inoltrare la documentazione entro i successivi 30 giorni a pena di reiezione della domanda.
I dipendenti pubblici devono presentare l'istanza non all'INPS bensì alla propria amministrazione di appartenenza.
Figli con più di 14 anni
Se il figlio minore ha un'età compresa tra 14 e 16 anni in luogo del congedo indennizzato uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne' riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Documenti: Circolare Inps 189/2021