La maternità comunale spetta a tutti gli stranieri extracomunitari che soggiornano legalmente nel nostro paese. Cioè anche ai familiari extracomunitari di un cittadino comunitario nonché ai titolari del permesso unico di lavoro di durata superiore a sei mesi. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3656/2022 con il quale illustra la novella apportata dall’entrata in vigore della legge europea 2019-2020 (legge n. 238/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022) attuativa della direttiva 2011/98/UE sul permesso unico.
La questione
La direttiva garantisce che i lavoratori di paesi terzi che risiedono legalmente in un paese dell'UE beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quel paese per quanto concerne, tra l'altro, le condizioni di lavoro, la libertà di associazione, l'istruzione, la sicurezza sociale e le agevolazioni fiscali. La Commissione ha individuato il recepimento e l'applicazione non corretti del principio di pari accesso alle prestazioni di sicurezza sociale rispetto ai cittadini dell'UE.
Tra le norme incriminate il mancato riconoscimento dell'assegno di maternità di base erogato dai comuni (art. 74 del Dlgs 151/2011) e dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art 75 del citato Dlgs 151/2001) alle straniere extracomunitarie legalmente residenti un paese dell'Ue diverso dall'Italia.
La novità
Pertanto con la predetta legge n. 238/2021 viene prevista l'estensione dei due benefici economici - oltre che alle residenti cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) - anche alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno per i familiari di cittadino comunitario o della carta di soggiorno permanente.
Le prestazioni, peraltro, vanno riconosciute anche alle straniere titolari di permesso unico di lavoro autorizzate a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi nonché alle stranierie titolari di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzate a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.
Le prestazioni
Si rammenta che nel 2022 l’assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui (Art. 75 Dlgs n. 151/2001) vale 2.183,77€ e prescinde dal limite di reddito. La maternità di base (Art. 74 Dlgs n. 151/2001) vale, invece, 354,73€ al mese (per cinque mesi) e viene riconosciuta in presenza di un reddito ISEE non superiore a 17.747€.
Documenti: Messaggio Inps 3656/2022