Dal prossimo 13 agosto, data di entrata in vigore del dlgs n. 105/2022, scatta la riforma della maternità e paternità. Lo stabilisce lo stesso Inps nel messaggio 3066/2022 in cui spiega che gli interessati, nelle more dell’aggiornamento dei sistemi informativi dell’ente previdenziale, potranno già usufruire dei nuovi congedi presentando domanda ai propri datori di lavoro o committenti regolarizzando la fruizione successivamente con la presentazione della domanda all'Inps.
Congedo di paternità obbligatorio
Si tratta del cd. congedo Fornero che la riforma rinomina «congedo di paternità alternativo», a favore dei papà, anche adottivi o affidatari, lavoratori dipendenti. La misura, dopo numerose proroghe, trova finalmente pace. Si tratta di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto gemellare) di astensione obbligatoria, fruibili in via autonoma e indipendente dal congedo della madre, non frazionabili in ore e utilizzabili anche in modo non continuativo. Il congedo è indennizzato al 100% della retribuzione.
Il congedo deve essere utilizzato all’interno del periodo che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita o all’ingresso del bambino nel nucleo familiare (incluso il caso di morte perinatale ossia nelle 28 settimane prima del parto o entro la settimana successiva). Si ricorda che fino ad ora il congedo di paternità obbligatorio interveniva solo nei 5 mesi successivi alla nascita o adozione. I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del «congedo di paternità alternativo», nel caso di morte della madre o abbandono del bambino.
Maternità (lavoratrici autonome)
Ampliata anche la tutela di maternità delle lavoratrici autonome, che ora copre anche i periodi antecedenti ai 2 mesi prima del parto nel caso di gravidanza a rischio certificata dalle ASL. Fino ad oggi l’indennità pari a 80% dei 5/12 del reddito professionale denunciato (per le professioniste) o pari all'80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli (per le autonome) era riconosciuta per il periodo che va da due mesi antecedenti la data del parto ai tre mesi successivi.
Congedo parentale (dipendenti)
Il dlgs 105/2022 estende il diritto all'indennità di congedo parentale per i lavoratori dipendenti fino ai 12 anni di vita del bambino (prima era fino al 6° anno) e prevede una diversa ripartizione tra i genitori. L'indennità viene riconosciuta per 3 mesi alla madre o al padre non trasferibili dall’uno all’altro. Ad entrambi sono attribuiti ulteriori 3 mesi, in alternativa fra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (prima erano 6 mesi).
Restano, invece, invariati sia i limiti massimi di astensione dal lavoro sia la misura dell’indennità di congedo parentale che, pertanto, resta pari al 30% della retribuzione (fruibile, come detto, fino al 12° anno di vita del bimbo, non più fino all’8° anno). Se il congedo è fruito per oltre i nove mesi l’indennità spetta solo se il reddito individuale dell’interessato (madre o padre) sia inferiore a 2,5 volte il Tm. In tabella le novità.
Congedo parentale (parasubordinati)
La riforma riconosce il congedo parentale sino ai 12 anni del figlio (prima erano 3). Anche in questo caso, ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore, più altri tre mesi indennizzati in alternativa tra i genitori, per un periodo massimo complessivo di 9 mesi (e non più 6 mesi).
Congedo parentale (lavoratori autonomi)
Infine si prevede l'estensione ai padri, lavoratori autonomi, del diritto al congedo di 3 mesi, da fruire entro l'anno di vita o dall'ingresso in famiglia del minore.
Via libera alla fruizione
In attesa degli aggiornamenti informatici, l'Inps dà il via libera alla fruizione dei nuovi congedi dal 13 agosto, con domanda al datore di lavoro o committente, e regolarizzando la fruizione successivamente con la presentazione della domanda all'Inps. Così anche per i lavoratori autonomi: possono fruire del congedo parentale astenendosi dal lavoro, salvo presentare poi la domanda all'Inps non appena sarà reso possibile.
Documenti: Messaggio Inps 3066/2022