Il nuovo contratto porta aumenti dei salari contrattuali dal 1° luglio 2018 dell'1,7% per ciascun livello professionale stabilito nei contratti provinciali e dell'1,2% a decorrere dal 1° Aprile 2019. La suddetta percentuale dell’1,7 per cento, relativa alla prima tranche di aumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.
Punti di forza di questo rinnovo sono stati – sottolinea la Coldiretti – una particolare attenzione alle imprese e gruppi di imprese plurilocalizzate in più province e regioni che potranno finalmente contare su un unico strumento contrattuale aziendale anziché dover applicare una pluralità di contratti provinciali e una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro raggiunto anche con l'allargamento delle causali che consentono l'interruzione della prestazione giornaliera estendendole a quelle relative a cause tecniche ed organizzative e non solo alla forza maggiore.
Welfare
Rafforzata anche la posizione dell'EBAN, l'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale a tutela del welfare degli operai agricoli. Previa delibera del proprio Comitato di Gestione finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, l'Istituto può riconoscere le seguenti prestazioni:
a) una indennità economica agli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati nell'ultimo quadrimestre dell'anno solare pari al 30% del minimo retributivo della II area per tre mensilità, in attesa di modifiche legislative in ordine alla disciplina dell'indennità di disoccupazione per gli operai a tempo indeterminato (OTI);
b) una indennità in favore del genitore lavoratore o lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato che usufruisce del congedo parentale (ex astensione facoltativa), pari al 40% del minimo retributivo della II arca per un massimo di sei mensilità;
c) un assegno di solidarietà in favore degli operai a tempo indeterminato (OTI) affetti da patologie oncologiche che usufruiscano dell'aspettativa non retribuita di cui agli artt. 60 e 61 del presente CCNL. pari al 80% del minimo retributivo della II area per un massimo di sei mensilità.
d) una indennità in favore delle donne lavoratrici con contratto a tempo indeterminato vittime di violenza di genere che usufruiscano del periodo di congedo di cui all'art. 67/Bis, comma 2, del presente contratto. L'indennità - pari al 100% del minimo retributivo della II area - è riconosciuta per i due mesi di congedo fruiti successivi ai tre previsti per legge e indennizzati dall'INPS.
Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute - nei limiti dei fondi stanziati annualmente dall'E.B.A.N. con apposita delibera del Comitato di Gestione - ai soli dipendenti delle imprese iscritte e in regola con i versamenti contributivi al sistema di bilateralità.
Part-Time
Il contratto stabilisce che la durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 24 ore, per prestazioni settimanali; 72 ore, per prestazioni mensili; 500 ore, per prestazioni annuali. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche sono retribuite con una maggiorazione del 15%. La variazione della prestazione lavorativa deve essere comunicata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 3 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. In caso di matrimonio l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni.