Pensioni, la solidarietà rilancia la staffetta generazionale nelle imprese

Bernardo Diaz Martedì, 23 Febbraio 2016
Il Jobs Act ha introdotto una misura che consente alle imprese di incentivare il ricambio della forza lavoro attraverso la solidarietà espansiva. 
Il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (dlgs 148/2015) ha introdotto una misura passata inosservata alla maggioranza dei mass media ma che tuttavia è destinata ad incentivare il ricorso alla staffetta intergenerazionale all'interno delle imprese. L'articolo 41 del provvedimento, rubricato ai contratti di solidarietà espansiva, consentirà infatti alle imprese, tramite specifici accordi aziendali, di beneficiare di particolari vantaggi economici qualora riducano l'orario di lavoro dei lavoratori più anziani, passando al part-time, assumendo a tempo indeterminato nuovo personale.

Nello specifico ai datori di lavoro viene concesso, per ogni lavoratore assunto, un contributo a carico della gestione interventi assistenziali dell’Inps, pari al 15% della retribuzione lorda nel 1° anno e del 10% e 5% per ciascuno dei due anni successivi. In luogo di questo contributo ai giovani (di età fra i 15 e i 29 anni), assunti a tempo indeterminato, la quota contributiva del datore è dovuta nella stessa misura di quella prevista per gli apprendisti per i primi tre anni e non oltre il 29° anno di età, ferma restando la contribuzione a carico del datore di lavoro per la generalità dei lavoratori. In sostanza alle imprese che attuino processi di turn-over del personale assumendo nuova forza lavoro tramite la cd. solidarietà espansiva viene riconosciuta una riduzione del costo del lavoro almeno per i primi anni di attuazione del turn-over. 

Alle imprese sono comunque imposti precisi vincoli per il conseguimento degli incentivi economici. I contratti collettivi devono essere infatti depositati presso la direzione territoriale del lavoro e l'attribuzione del contributo e' subordinata all'accertamento, da parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. 

Non solo. La nuova norma lega i contratti di solidarietà a una forma di pensionamento anticipato flessibile. Infatti i lavoratori anziani che passeranno, in virtu' di tali accordi, ad un part-time non superiore al 50% dell'orario di lavoro pieno aventi un’età inferiore di non più di 24 mesi a quella prevista per la pensione di vecchiaia (in sostanza da 64 anni e 7 mesi gli uomini e 63 anni e 7 mesi le donne, dal 1° gennaio 2016) provvisti dei requisiti minimi di contribuzione per tale pensione (20 anni), hanno diritto ad avere il trattamento di pensione. 

Questa novità, seppur non si tratta di una flessibilità generalizzata in uscita da molti auspicata, può offrire ai lavoratori anziani nuove e concrete possibilità di uscita graduale verso la pensione. I costi dell’operazione per l’Inps dovrebbero essere ridotti, perché lo stesso articolo introduce un limite al cumulo di pensione e retribuzione. Il trattamento di pensione sarà infatti cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ferma restando negli altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da lavoro. In sostanza chi utilizzerà questo strumento manterrà lo stesso reddito dell'orario pieno di lavoro: parte della retribuzione arriverà dal part-time e l'altra parte dalla pensione. Al compimento dell'età di vecchiaia, il part-time cesserà e la pensione sarà percepita pienamente. La novità non va confusa, tuttavia, con il part-time introdotto dalla legge di stabilità 2016 che, invece, non prevede l'attribuzione della pensione, neppur in modo parziale, con il reddito da lavoro. 

Sull'appetibilità della misura si potrebbe aprire una lunga discussione. In passato queste riduzioni di costo non sono state sufficienti a far decollare la solidarietà espansiva anche per la contrarietà della parte sindacale. 

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