Sgravio sino al 31 dicembre 2018
Nello specifico il decreto ministeriale reca uno sgravio alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge, n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013. Lo sgravio consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. La misura non reca nocumento dal punto di vista previdenziale per le dirette interessate dato che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, pari al 33% della retribuzione imponibile.
Vincolo di bilancio
L'agevolazione è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Per conseguire il beneficio, in relazione ad ogni assunzione, le cooperative sociali dovranno produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto - legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013. Le agevolazioni contributive saranno riconosciute dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse sopra indicate.
Documenti: Il decreto del ministero del lavoro 11 maggio 2018