Povertà, Si ampliano i requisiti per chiedere il SIA. Ecco cosa Cambia

Giorgio Gori Sabato, 13 Maggio 2017
L'Inps aggiorna il modulo per la presentazione della domanda di accesso al Sostegno per l'inclusione attiva dopo le modifiche apportate dal Decreto 16 marzo del Ministero del Lavoro.
Cambiano i parametri di accesso al sostegno per l'inclusione attiva, la misura introdotta dallo scorso settembre in favore dei nuclei familiari in condizione di bisogno economico. Lo spiega l'Inps nella Circolare 86/2017 pubblicata ieri dall'Istituto di previdenza con la quale vengono recepite le modifiche contenute nel decreto del ministero del lavoro 16 marzo 2017 entrato in vigore dal 30 Aprile 2017. 

Per quanto riguarda i requisiti per conseguire il SIA (che entro la fine dell'anno lascerà il posto al reddito di inclusione) il grande elemento di novità è l'abbassamento della soglia di accesso relativa alla valutazione multidimensionale del bisogno, un punteggio che viene attribuito sulla base dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa: dal 30 Aprile sarà sufficiente avere un punteggio pari a 25 invece dei 45 punti chiesti in precedenza. Ciò significa, ad esempio, che potranno accedere al beneficio anche le famiglie con un Isee pari a zero con un solo figlio minore oppure quelle con Isee pari a 3mila euro in cui siano presenti quattro o più figli minori o il cui nucleo familiare sia composto da un genitore solo e da figli minorenni. La tavola di attribuzione dei punteggi, infatti, non è stata modificata e, pertanto, una maggiore fetta di famiglie potrà avere accesso al sostegno per l'inclusione attiva.

La soglia minima sarà raggiunta più agevolmente anche grazie alla possibilità di ottenere 10 punti aggiuntivi ove tutti i componenti del nucleo in età attiva, tranne le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro o studenti, risultino in stato di disoccupazione. Non sarà, inoltre, ostativa alla concessione del SIA il possesso di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente. Per agevolare le famiglie con persone disabili e non autosufficienti si prevede, che in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, il valore complessivo dei trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni, non debba essere superiore a 900 euro mensili (in luogo dei 600 euro mensili, soglia che resta per i nuclei senza persone non autosufficienti).  

Cresce il valore del Sia per i nuclei con genitori soli

Altra novità introdotta dal 30 Aprile è l'incremento del valore del SIA di 80 euro mensili in favore delle famiglie composte esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni; tale incremento è riconosciuto anche ai beneficiari correnti del SIA per l’intera annualità del beneficio. Da segnalare, infine, la possibilità per chi ha già esaurito l'intera durata del sostegno (12 mesi) la possibilità di presentare una nuova richiesta di accesso al beneficio a condizione che siano trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito (cioè sei mesi). Del pari in caso di revoca del beneficio, e' necessario che intercorra un medesimo periodo di almeno tre bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta. La sottoscrizione dei progetti personalizzati di presa in carico del nucleo familiare beneficiario, inoltre, avverrà in tempi più brevi, entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda di accesso al Sia e non e non più entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre.

Periodo transitorio

L'Inps spiega, inoltre, le domande di coloro che si sono visti respingere, prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto, la domanda di SIA, in virtù del mancato soddisfacimento di uno o più dei requisiti sopra descritti saranno rielaborate d'ufficio verificando il rispetto dei nuovi requisiti vigenti dal 30 aprile 2017. Senza dunque che gli interessati debbano produrre nuova domanda. Al fine di evitare duplicazioni delle domande, i Comuni e gli ambiti non devono far ripresentare domanda di SIA ai componenti dei nuclei che si trovino nella situazione sopra descritta. A seguito delle suddette modifiche l'Inps ha anche predisposto il nuovo modello per la richiesta della prestazione. 

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Documenti: Il Decreto 16 Marzo 2017; Circolare Inps 86/2017; Il nuovo modello per l'Istanza 

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