Bonus per i lavoratori autonomi
La novità è contenuta nell'articolo 14 del dl n. 149/2020 (cd decreto ristori "bis") e spetta nella misura massima di 1.000€ a favore esclusivamente dei lavoratori «autonomi», iscritti alla gestione separata (co.co.co., professionisti senza cassa ecc.) o alle gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), nelle zone rosse in cui sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di I grado. A differenza del passato, quindi, non è disposizione dei lavoratori dipendenti in alternativa al congedo covid-19 e può essere fruito esclusivamente nelle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana, Campania, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano. La fruizione del bonus e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
L'Inps spiega che il genitore richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà fornire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una c.d. “zona rossa”, vale a dire, il codice meccanografico della scuola, il nome dell’Istituto, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia di scuola e la classe frequentata.
Figli con disabilità
Il beneficio e' riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (su tutto il territorio nazionale), per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi degli ultimi DPCM (come, ad esempio, le scuole secondarie di secondo grado). Tale circostanza, spiega l'Inps, dovrà essere comprovata mediante allegazione alla domanda di apposita dichiarazione della scuola o del centro che attesti la sospensione dell’attività didattica in presenza o la chiusura.
Fruizione
La misura del bonus è pari a 1.000€ ed è fruibile attraverso il Libretto Famiglia con le consuete modalità. In particolare l'utilizzatore dovrà prima fare domanda per il bonus (appropriandosi dell'importo spettante) che sarà reso disponibile dall'Inps sul libretto famiglia. L'utilizzatore potrà quindi spenderlo per pagare prestazioni di baby sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe. Il bonus è incompatibile con il bonus asili nido e non può essere usato per l'acquisto di prestazioni rese da familiari. La misura del bonus è unica per nucleo familiare (per cui non aumenta in presenza di più figli minori).
A tal fine l'Inps spiega che è stata rilasciata la procedura per la presentazione della domanda telematica al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Servizi" > “Ordine alfabetico”> “Bonus servizi di babysitting”, effettuando l’autenticazione con PIN ordinario o dispositivo, CNS, CIE, SPID di 2° livello. In alternativa al canale telematico il cittadino può presentare domanda recandosi presso un patronato.
Documenti: Messaggio Inps 4678/2020