Solo l’effettiva partecipazione ad un’attività formativa o di politica attiva rende fruibile il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 27/2024 spiegando che da marzo 2024 scatteranno controlli automatizzati sul sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SUI) per verificare la frequenza ad un corso/attività per ogni mese di fruizione del beneficio. Se la lettura avrà esito «negativo» l’Inps interromperà l’erogazione del SFL.
Supporto Formazione e Lavoro
I chiarimenti riguardano il funzionamento del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), la misura di contrasto alla povertà istituita dal 1° settembre 2023 a favore dei nuclei familiari i cui componenti risultino avviabili al lavoro (cioè senza minori, disabili o componenti ultra 60enni). Il beneficio economico ammonta a 350 euro mensili per un massimo di dodici mensilità. L’Inps ha fornito le prime indicazioni sulla misura con Circolare n. 77/2023.
In tale sede è stato precisato che per ottenere il beneficio occorre iscriversi al Sistema Informativo di Incusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e concordare le specifiche del percorso mediante la firma o l'aggiornamento del Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l'Impiego o altri servizi competenti.
Politiche Attive
L’erogazione del contributo è strettamente vincolata alla partecipazione effettiva a una delle seguenti attività e per la sola loro durata:
- Orientamento specialistico
- Accompagnamento al lavoro
- Attivazione del tirocinio
- Incontro tra domanda e offerta
- Avviamento a formazione
- Sostegno alla mobilità territoriale
- Lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva
- Supporto all'autoimpiego
- Servizio civile universale
Per tale ragione il Decreto Ministeriale n.108/2023 stabilisce che tutte le attività, dalla formazione all'orientamento, svolte dal beneficiario vengano registrate nella Scheda Anagrafica Professionale (SAP) nel Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU). Nella registrazione deve essere riportata la data di inizio e termine dell’attività se già disponibile in fase di avvio del corso o dell’altra iniziativa. Se la data non è nota il servizio competente dovrà inserirla tempestivamente al termine del corso/attività.
Il controllo del SIISL
Ebbene l’Inps spiega che il pagamento del SLF è subordinato ad una «lettura» positiva da parte del SIISL proprio della Scheda Anagrafica Professionale (SAP) da cui emerga, tra l'altro, un’attività «iniziata» nel mese antecedente o coincidente a quello di competenza del pagamento e non «terminata» nel mese antecedente quello di competenza. La lettura, prosegue l’Inps, avviene ogni mese (il primo o il giorno 17 a seconda dei casi) ad eccezione dei corsi di formazione, i tirocini ed il servizio civile. Per queste attività, siccome caratterizzate dalla continuità nella partecipazione del destinatario, sarà sufficiente leggere la data d’inizio e la data di fine del corso per riconoscere tutte le mensilità intercorrenti tra le due date salvo vengano comunicati eventi negativi che interrompono la misura.
Tali criteri saranno applicati a decorrere dal mese di marzo 2024 al fine di consentire l’adeguamento di tutti i sistemi regionali e delle modalità operative dei diversi attori coinvolti. Ciò significa, spiega l’Inps, che dalla mensilità di marzo 2024 nel caso in cui il SIISL non legga gli eventi collegati all’iniziativa di politica attiva come sopra indicati, l’erogazione del SFL verrà interrotto.
Documenti: Messaggio Inps 27/2024