"Voglio, tuttavia, precisare che, al fine di evitare un aumento non quantificabile e non prevedibile dei costi dovuti all'ampliamento della platea dei destinatari, durante i lavori preparatori della citata circolare era emersa l'opportunità di adottare il predetto orientamento solo in sede di prima applicazione; si era fatta salva la possibilità di assumere una posizione più aperta una volta superata la fase di prima applicazione della nuova normativa. In conclusione, al fine di favorire nella seconda fase di monitoraggio – che terminerà il 30 novembre 2017 – l'ingresso di potenziali beneficiari con contribuzione estera, l'INPS sta valutando la possibilità di consentire il perfezionamento del requisito contributivo minimo per l'accesso all'APE sociale totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi dell'Unione europea, Svizzera, SEE o in paesi extracomunitari convenzionati con l'Italia" ha indicato Bobba.
A parte questa apertura l'Ape sociale resta comunque inesportabile all'estero. A differenza di quanto accade per i lavoratori precoci, il cui trattamento pensionistico non è soggetto al vincolo della residenza in Italia, l'Ape sociale non può essere concessa per coloro che non abbiano la residenza in Italia ed è, una volta ottenuta, inesportabile fuori dai confini nazionali. In tal caso il lavoratore ha l'obbligo di comunicazione all'Inps del trasferimento all'estero entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento con conseguenza decadenza dal diritto al beneficio dal primo giorno del mese successivo al trasferimento.