Guida alle principali caratteristiche che possono incidere sulla decorrenza della rendita pensionistica nel settore pubblico obbligatorio.

La Decorrenza della Pensione

Il termine decorrenza intende il momento a partire dal quale si ha diritto a percepire il trattamento pensionistico “di quiescenza” (cioè la decorrenza del primo “cedolino” pensionistico). La decorrenza della pensione è influita da diversi fattori tra cui la gestione assicurativa presso cui si matura il diritto a pensione, il tipo di prestazione (diretta o indiretta, ordinaria o di invalidità) e dall’eventuale presenza di un meccanismo di differimento nell’erogazione del primo rateo pensionistico (la cd. finestra mobile) rispetto alla maturazione del requisito pensionistico.

In merito appare utile ricordare che il legislatore dal 2019 ha progressivamente reintrodotto una finestra mobile nelle gestioni pubbliche obbligatorie per contenere la spesa pensionistica e disincentivare i pensionamenti anticipati. Si tratta di un meccanismo subdolo perché costringe l’assicurato a continuare a lavorare pur avendo raggiunto i requisiti pensionistici per non rimanere in una sorta di vuoto economico in attesa di maturare l’erogazione del primo rateo.

Nel settore pubblico obbligatorio la decorrenza può dipendere dalla data di presentazione della domanda di pensione e dall’eventuale conclusione del rapporto di lavoro dipendente.

Settore Privato

Per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria e alla gestione separata dell’Inps la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile (es. 67 anni), ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva (es. 20 anni di contributi), dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti; su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda (cfr: Circolare inps 35/2012).

Le prestazioni di anzianità (es. pensione anticipata, pensione anticipata flessibile, pensione per lavori usuranti, eccetera) decorrono, per effetto dell’art. 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969 sempre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ferme restando le altre condizioni (maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi, eventuale apertura della finestra mobile). In ogni caso occorre che il lavoratore abbia risolto il rapporto di lavoro dipendente (mentre non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa per i lavoratori autonomi).

Per gli iscritti al Fondo volo le prestazioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto e si sia aperta l’eventuale finestra, purché la domanda sia presentata entro due anni dalla data in cui è sorto il diritto stesso. In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per gli iscritti al soppresso Fondo elettrici le prestazioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio fermo restando la maturazione dei requisiti e l’apertura dell’eventuale finestra. 

Per quanto riguarda le altre prestazioni erogate dall'AGO:

Fondi esclusivi dell'AGO

La decorrenza della pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità coincide con il giorno successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi utili al diritto di pensione fermo restando l’apertura dell’eventuale finestra e previa risoluzione del rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza. In queste gestioni, in particolare, la decorrenza può essere inframensile e prescinde dalla data di presentazione della domanda (Art. 250 e 191 del Dpr 1092/1973). Per i lavoratori del comparto scuola la decorrenza pensione è fissata al 1° settembre (1° novembre comparto Afam) dell'anno in cui si maturano i requisiti previdenziali.

Per quanto riguarda le altre prestazioni:

  • Le prestazioni di invalidità decorrono dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica;
  • La pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi mansione (L. n. 335/1995) decorre dalla di risoluzione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata dall'iscritto in servizio; nel caso in cui la prestazione venga liquidata a seguito di domanda presentata dopo la cessazione dal servizio, la pensione stessa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
  • La pensione privilegiata diretta decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Nei casi in cui la domanda venga presentata dopo due anni dalla cessazione dal servizio il pagamento avviene con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
  • La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o pensionato;
  • La pensione privilegiata di riversibilità decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa. Tuttavia, se la domanda sia stata prodotta oltre il termine di due anni dalla data di insorgenza del diritto, coincidente con la data della morte dell’iscritto, il trattamento in parola decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Cumulo

In caso di cumulo dei periodi assicurativi occorre distinguere:

  • La prestazione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, ovvero su richiesta dell’interessato dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda (Circ. Inps 120/2013);
  • Le prestazioni di anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda fermo restando la maturazione dei requisiti (es. apertura della finestra; cessazione del rapporto di lavoro dipendente);
  • La pensione di inabilità decorre secondo la disciplina prevista nel fondo presso cui il lavoratore è iscritto al momento della realizzazione dello stato invalidante;
  • La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
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