Come noto i profili di tutela sono cinque : mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione, cessati dal servizio con accordi o senza con il datore di lavoro, in congedo straordinario per assistere figli con disabilità gravi, con contratto a tempo determinato. Complessivamente il profilo di tutela più problematico resta quello relativo ai lavoratori in mobilità ordinaria o che godono dello speciale trattamento edile (che da solo conteggia quasi la metà delle domande), similmente a quanto accaduto lo scorso anno in occasione della settima salvaguardia. Su 9.608 domande esaminate oltre il 67% (ben 6.440 istanze) è stato rigettato dall'istituto per mancanza dei requisiti e restano ancora da esaminare ancora 4.895 domande; insomma su questo profilo continuano a registrarsi diverse criticità. A pesare è in particolare l'errore di non aver concesso più tempo per la richiesta dell'autorizzazione ai versamenti volontari per il perfezionamento del requisito contributivo entro i tre anni dal termine della mobilità o del TSE.
A tutti gli interessati in questo profilo è stata concessa, infatti, l'importante facoltà di maturare il requisito contributivo (es. i 35 o i 36 anni di contributi per il pensionamento con le quote o i vecchi 40 anni di contributi) anche attraverso il versamento dei contributi volontari con riferimento ai soli 36 mesi successivi al termine della fruizione dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile. L'agevolazione in questione, tuttavia, è stata rivolta esclusivamente verso i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data del 1° gennaio 2017 (per i quali sono stati riaperti i termini scaduti per il versamento dei volontari relativi ai 36 mesi successivamente alla scadenza della mobilità o del TSE) o di coloro che abbiano presentato domanda di prosecuzione volontaria entro il 2 marzo 2017, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia. E' proprio questo uno dei problemi che sta determinando il rigetto di diverse istanze. Capita non di rado, infatti, che il lavoratore, anche a seguito di una scorretta informazione da parte dei patronati, abbia prodotto la domanda di salvaguardia senza aver contestualmente prodotto quella per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione necessaria, come detto, per raggiungere il requisito contributivo entro i 36 mesi dalla scadenza dei predetti sostegni al reddito. Finendo per vedersi respinta la domanda. Su tale aspetto sarebbe utile concedere al lavoratore più tempo almeno per la produzione della richiesta dei versamenti volontari.