Si tratta di 1.490 lavoratori che hanno visto slittare, per effetto del citato decreto legge, la data di ingresso alla pensione di diversi mesi e che si riconoscono nei seguenti profili:
a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Un esempio - Si immagini un lavoratore che abbia raggiunto il diritto a pensione (es. la quota 97) nel marzo 2015 e che avrebbe visto, pertanto, sulla base delle regole vigenti nel 2010 l'apertura della finestra fissa di accesso al 1° luglio 2015, data in cui termina l'assistenza dell'indennità di mobilità ordinaria (o lunga) o l'assegno straordinario di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore. Per effetto della legge 122/2010 ora la sua pensione verrà erogata il 1° Aprile 2016, cioè dopo 12 mesi dalla data di maturazione del requisito pensionistico. E quindi avrà un vuoto economico di quasi un anno.
Il decreto interministeriale del 29 settembre gli consentirà ora di ottenere, la copertura delle mensilità intercorrenti tra la fine dell'indennità di mobilità ed aprile 2016, nuova data di accesso alla pensione. Occhio però alla determinazione dell'importo dell'assegno. Diverse segnalazioni dei lettori indicano che alcune sedi Inps stanno calcolando erroneamente l'importo del prolungamento del sostegno al reddito dovuto applicando l'Irpef sull'importo netto del sostegno al reddito fruito in precedenza determinando, pertanto, una sorta di doppia imposizione fiscale. Attenzione dunque a raffrontare l'importo netto spettante del prolungamento del sostegno al reddito con l'importo netto dell'indennità di mobilità ordinaria (o lunga) o dell'assegno straordinario di solidarietà fruito in passato.