Tre le richieste formulate nel corso dell'incontro che si è tenuto presso il Ministero del Lavoro il 18 Ottobre. Prima di tutto la certezza che si tratti di un intervento conclusivo. Pertanto le domande di chi rispetta le condizioni oggettive per l'ammissione in salvaguardia (vale a dire la cessazione del rapporto di lavoro prima dell'approvazione della Legge Fornero) dovrebbero essere sempre accolte a prescindere dalla data di pensionamento e ancorchè il numero delle istanze superasse il plafond di 6mila posti. Sul quale, si ripete, non c'è contezza.
In tal caso i Comitati chiedono che le istanze siano comunque accolte e tenute in stand-by, gestite negli anni successivi con decreti ministeriali MEF e MdL per finanziare i relativi costi. Un meccanismo simile a quanto avvenuto con l'articolo 12, co. 5 bis del decreto legge 78/2010 convertito con legge 122/2010 che, come noto, dispose la proroga del sostegno al reddito per i titolari di ammortizzatori sociali rimasti impigliati nelle nuove (all'epoca) finestre mobili attraverso decreti interministeriali annualmente rinnovati (l'ultimo è stato pubblicato ad inizio anno). L'eliminazione del vincolo temporale cancellerebbe anche il privilegio dei mobilitati che sino ad oggi hanno avuto accesso alla salvaguardia facendo leva sulla data di maturazione del diritto a pensione e non sulla sua decorrenza che, invece, è rimasta il parametro per l'ammissione per le altre categorie (es. cessati dal servizio, autorizzati ai volontari).
E' stata formulata anche la richiesta che si utilizzi per tutte le categorie il criterio della maturazione del requisito del diritto a pensione (non la decorrenza pensione, che terrebbe conto della finestra mobile) come parametro per scorrere la graduatoria fino a raggiungere i 6.000 posti in platea per i vari profili di tutela. Da segnalare, infine, altre due proposte: che si consenta il cumulo gratuito dei contributi ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di anzianita' (35/36 o 40 anni di contributi a seconda dei casi), circostanza che consentirebbe, ad esempio, di valorizzare anche la contribuzione presente nella gestione separata (altrimenti inutilizzabile), ed il blocco sia degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla Legge Fornero sia degli incrementi di cui alla legge 111/2011 per le donne del settore privato, variabili incriminate di dilatare eccessivamente la data di pensionamento. Ora la parola spetta al Governo che dovrà decidere compatibilmente con le risorse disponibili.