Contribuzione IVS
Ebbene a tale riguardo il documento precisa che anche le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, qualora nello svolgimento della loro attività si avvalgano di soggetti appartenenti alle qualifiche professionali di cui al citato articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 come adeguato dal decreto ministeriale 15 marzo 2005, hanno l’obbligo di versare la contribuzione dovuta ai fini IVS al FPLS. Per quanto riguarda la maternità e la malattia l'Inps precisa che la qualità di lavoratore del settore pubblico comporta, al pari di quanto previsto per la generalità dei lavoratori del pubblico impiego, la corresponsione delle relative indennità economiche (di maternità e di malattia) da parte delle amministrazioni pubbliche medesime (e non dall'Inps). Pertanto per i lavoratori di cui all’articolo 3 di cui al D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 con rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, diversamente da quanto previsto per la generalità delle imprese dello spettacolo le Pa sono esonerate dall'assolvimento degli obblighi contributivi verso l'Inps. Quanto detto non vale per i lavoratori autonomi dello spettacolo che beneficiano della tutela assicurativa della malattia e della maternità in regime sostitutivo rispetto a quella obbligatoria. In tal caso la Pa, pertanto, sarà tenuta ad assolvere l'obbligo contributivo al pari delle imprese dello spettacolo di natura privata.
Disoccupazione
Per quanto riguarda la Naspi vale il criterio secondo il quale, in considerazione della natura giuridica pubblica del datore di lavoro, la tutela assicurativa può operare unicamente in favore del personale dipendente a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 92/2012. Pertanto, solo per tali lavoratori (subordinati a tempo determinato) è dovuto dal datore di lavoro pubblico il contributo ordinario NaSPI (e non si paga, comunque, il contributo addizionale per l'attivazione dei contratti a tempo determinato). Il documento conferma, inoltre, che il datore di lavoro pubblico non è tenuto al versamento del contributo per il "Fondo di Tesoreria Inps" per il trattamento di Fine Rapporto salvo il caso in cui i rapporti di lavoro siano costituiti e regolamentati secondo la normativa di diritto privato. In tal caso, i medesimi saranno inclusi nel campo di applicazione della disciplina sempreché sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalle norme istitutive del Fondo di Tesoreria (es. limite dimensionale). Pertanto, in tali ultimi casi, sussisterà l’obbligo per l’ente pubblico di versare il contributo dovuto al Fondo di Tesoreria con riguardo ai lavoratori subordinati che non abbiano optato per destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari.
Fondo di Garanzia
L'Inps spiega, infine, che per questa tipologia di lavoratori non sussistono i requisiti necessari per ritenere operante la tutela relativa all’intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982 in favore dei lavoratori dipendenti degli enti pubblici di cui al citato D.Lgs n. 165/2001, ancorché possa essere applicata ai medesimi lavoratori la disciplina di cui all’articolo 2120 del codice civile nè sussistono gli obblighi contributivi per il FIS (il Fondo di Integrazione Salariale).
Documenti: Circolare Inps 98/2019