Lo speciale trattamento di attività ai superstiti dei caduti
Lo speciale trattamento di reversibilità ai superstiti è un trattamento previdenziale riconosciuto dall'ordinamento nei confronti dei superstiti del personale militare e delle forze dell'ordine caduti per il compimento di azioni criminose o vittime del dovere in servizio d’ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso. A tali soggetti l'ordinamento riconosce, in luogo della pensione privilegiata indiretta, un trattamento speciale di attività in misura pari al trattamento complessivo d’attività percepito dal congiunto all’epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo d’attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all’epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione dell’indennità integrativa speciale che è corrisposta nella misura prevista per i pensionati. Ove più favorevole è garantita, comunque, ai superstiti la facoltà di optare per la pensione privilegiata indiretta o la pensionistica di guerra.
Si tratta di una misura particolarmente favorevole in quanto, in sostanza, garantisce ai superstiti il trattamento che il congiunto avrebbe goduto restando in servizio. La misura dell'assegno viene, infatti, riliquidata in relazione ai miglioramenti economici attribuiti al pari grado in servizio nelle corrispondenti posizioni economiche con pari anzianità (cd. clausola d'oro). Il trattamento è riconosciuto ai soli superstiti del personale militare e delle forze dell'ordine (sia ad ordinamento civile che militare) ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1897 e 2183 del codice dell'ordinamento militare (Dlgs 66/2010) che hanno abrogato le precedenti disposizioni previste dall'articolo 93, co. 6 del Dpr 1092/1973 e dall'articolo 3 della legge 308/1981.
Il trattamento è esente da Irpef ex articolo 2, co.5 della legge 407/1998 (cfr: Informativa Inpdap 5/1999); ove il trattamento è liquidato al coniuge e/o ai figli del defunto esso è liquidato in misura intera (senza l'applicazione delle quote di reversibilità) mentre, in mancanza di tali soggetti, il trattamento viene liquidato secondo le aliquote di reversibilità previste in materia di pensione privilegiata indiretta (si veda tavola sottostante). Il trattamento, avendo natura speciale rispetto agli altri trattamenti ai superstiti, non risulta oggetto delle riduzioni in funzione del reddito dei beneficiari (tabella F allegata alla legge 335/1995) previste per la generalità dei trattamenti pensionistici in questione. Analogo trattamento spetta anche ai superstiti dei magistrati vittime di azioni terroristiche o criminose connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionalmente esercitate (ex art. 1 della legge 437/1978).
Personale militare non in servizio permanente
Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la prestazione viene liquidata a norma dell'articolo 67, comma 5, del DPR 1092/1973, cioè in misura pari all'importo della pensione privilegiata tabellare. La prestazione è esente da Irpef e non è oggetto delle riduzioni connesse al reddito del beneficiario. In mancanza del coniuge o dei figli il trattamento viene liquidato secondo le aliquote di reversibilità previste in materia di pensione privilegiata indiretta.
Vittima del terrorismo
Uno speciale trattamento di attività è garantito, più in generale, a tutti i superstiti delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice portatori di una invalidità non inferiore all'80% ai sensi dell'articolo 3 della legge 204/2006. Tali soggetti hanno diritto, infatti, all'attribuzione di una pensione di reversibilità o indiretta calcolata in base all'ultima retribuzione posseduta dal deceduto al momento dell’evento terroristico maggiorata del 7,5% ai sensi della legge 336/1970. Anche a tali soggetti è garantita la clausola d'oro, la piena esenzione Irpef del trattamento pensionistico indiretto e l'impossibilità di applicazione di qualsiasi riduzione dello stesso. L'adeguamento del trattamento pensionistico alla retribuzione dei lavoratori in attività è riconosciuto, peraltro, anche sui trattamenti diretti dei superstiti ai quali, ai sensi dell'articolo 3, co. 1 della legge 204/2006, è attribuito l'aumento figurativo dei 10 anni (Circ. Inps 122/2007).