La documentazione prodotta dall'Inps a maggio 2016 dimostra come la valutazione delle platee aventi diritto sia sempre stata sovrastimata, già nel 2012 a partire dalla seconda salvaguardia, di addirittura 20.000 unità. Nonostante le risorse in «avanzo», nel corso degli anni, anziché rientrare nel fondo dedicato, siano state deviate per altri interventi, come è noto, l'onere per la sesta e per la settima salvaguardia è stato coperto totalmente con una parte dei risparmi delle precedenti salvaguardie e dalle risorse già presenti nel Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e pertanto anche gli oneri dell'ottava salvaguardia potranno essere facilmente coperti dal citato fondo, nonché da quelli derivanti dal completamento delle procedure relative alla sesta e alla settima salvaguardia.
Dai dati diffusi dall'Inps risulta che il numero dei lavoratori che fruirà dell'ottava salvaguardia è pari a 30.700 soggetti. La Rete dei comitati degli esodati stima, invece, che il numero degli aventi diritto sia superiore e pari ad almeno 34 mila lavoratori. Un notevole numero di persone, quindi, avendone diritto, resterà escluso e discriminato e dal 3 marzo 2017 in poi, può ricorrere soltanto all'Anticipo pensionistico (APE) sociale o all'APE volontaria (che saranno effettive però dal primo maggio 2017): due provvedimenti nettamente penalizzanti rispetto all'ottava salvaguardia.
In una lettera aperta, con una richiesta di intervento, inviata al Presidente della Repubblica il 7 gennaio 2017, il Comitato esodati «Licenziati o Cessati Senza Tutele», denuncia la violazione del principio di eguaglianza tra i cittadini di fronte alla legge, provocata dal provvedimento dell'ottava salvaguardia, «mentre per alcune tipologie di ex lavoratori, nei confronti dei quali è previsto il perfezionamento dei requisiti entro 36 mesi dal termine mobilità, estendendone di fatto la tutela fino al 6 gennaio 2021 (n.d.r, in realtà questo termine non sussiste avendo il lavoratore tempo sino a tre anni dopo la scadenza della mobilità per la maturazione del diritto al pensionamento con le vecchie regole pensionistiche) per altre tipologie, vincolate al regime delle decorrenze per un periodo di soli 24 o 12 mesi (a seconda della casistica), la tutela si limita per alcuni al 6 gennaio 2019, mentre per altri non va oltre il 6 gennaio 2018. In sostanza, una discriminazione nel diritto che, nei casi limite, tra due ex lavoratori appartenenti a differenti tipologie, ancorché caratterizzati da una perfetta identità di requisiti, arriva a superare i 5 anni.
I deputati chiedono, pertanto, al Governo se intenda intervenire per sanare una situazione che, secondo gli interroganti, risulta non conforme al principio di eguaglianza con riferimento ad ex-lavoratori aventi diritto ed esclusi dall'ottava salvaguardia.
Approfondimenti: Controlla se entri nell'ottava salvaguardia