La questione
Alla Corte d'Appello era stato sottoposto il caso di un lavoratore che si era visto sospendere dall'Inps il pagamento della pensione di anzianità dopo quasi 10 anni dalla sua concessione e la restituzione di un debito di oltre 250mila euro. Secondo l'Istituto il ricorrente non aveva diritto alla prestazione in quanto al momento del pensionamento, avvenuto il 1° febbraio 2008 (con domanda proposta il 28 gennaio 2008) non aveva cessato l'attività lavorativa dipendente. In effetti lo stesso aveva rassegnato le dimissioni con decorrenza 31 dicembre 2007 per poi rioccuparsi con il medesimo datore di lavoro in un regime di lavoro subordinato part-time dal 7 gennaio 2008, cosicché alla data di decorrenza della pensione non era rispettava la condizione prevista dall'articolo 22, co. 1 lettera c) della legge 153/1969 come confermata dall'art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 503/92.
La decisione
La Corte d'Appello conviene che secondo l'attuale orientamento della Corte di Cassazione non può essere riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità, difettando il requisito costitutivo rappresentato dallo stato di "inoccupazione" al momento della presentazione della domanda. Tuttavia i giudici sospettano che tale orientamento sia ormai incostituzionale posto che le norme in questione rispondevano alla ratio di "manifestare" lo stato di bisogno dell'assicurato ed erano state introdotte nell'ordinamento in epoca in cui era previsto un rigido divieto di cumulo tra il trattamento di anzianità e le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato. Negli ultimi decenni sono intervenuti però molteplici interventi normativi che hanno ormai ribaltato la regola dell'incumulabilità.
Per tale ragione il mantenimento dell'originario vincolo della cessazione dell'attività lavorativa dipendente, oltre a risultare anacronistico, finisce per essere irragionevole e, quindi, per violare i principi costituzionali. Secondo la Corte d'Appello, infatti, se il ricorrente avesse presentato la domanda di pensione nell'intervallo temporale, anche minimo, tra la risoluzione del precedente rapporto di lavoro e l'instaurazione del successivo, l'Inps avrebbe riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità e l'assicurato avrebbe potuto fruire del regime di totale cumulabilità. La presentazione della domanda pochi giorni dopo la rioccupazione gli ha invece impedito tout court l'attribuzione della pensione.
Tale quadro, conclude quindi la Corte nelle sue motivazioni, appare ormai privo di ragionevolezza non essendo più sorrette le previsioni normative che richiedono la condizione dell'inoccupazione al momento della domanda di pensione di anzianita', dalla ratio consistente nello stato di bisogno che giustifica l'erogazione del trattamento. Per tale ragione la Corte d'Appello ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera c), legge 30 aprile 1969, n. 153 nella parte in cui prevede, come requisito di accesso alla pensione di anzianità, che gli assicurati «non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione» e delle norme successive (art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 503/92 e art. 1, comma 189, legge n. 662/96) che ribadiscono tale condizione, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza.