Com’è noto, l’articolo 1, commi da 295 a 297, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 riconosce ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, la facoltà di accedere al prepensionamento sulla base dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data del 31 dicembre 2013, ancorché maturino tali requisiti successivamente alla predetta data, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascun o degli anni 2016, 2017 e 2018.
In sostanza i lavoratori che hanno maturato i 32 anni di contributi successivamente al 31 dicembre 2013 potranno continuare ad andare in pensione in deroga alla legge Fornero che dal 1° gennaio 2014 ha inasprito, con il Dpr 157/2013 di armonizzazione, i requisiti di pensionamento travolgendo anche quei lavoratori che dopo il 31 Agosto 2013 avevano già siglato accordi sindacali che sarebbero sfociati con il pensionamento anticipato entro pochi anni.
Ebbene l'Inps precisa che la normativa di favore può essere applicata anche: 1) ai lavoratori che dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, hanno continuato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della medesima azienda editoriale, ovvero, siano stati collocati in mobilità; 2) ai lavoratori la cui l’azienda editoriale avrebbe potuto collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416 in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013, nel limite numerico stabilito per i prepensionamenti autorizzati sulla base dei predetti accordi, e che avrebbero maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 (almeno 32 anni di anzianità contributiva, e maggiorazione convenzionale non superiore a 3 anni) successivamente alla predetta data ed entro il periodo di durata della CIGS.
In questa ultima categoria rientrano, in particolare, quei dipendenti poligrafici di aziende editoriali interessati da accordi di procedura sottoscritti tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013 che non sono stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, poiché, per effetto dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2014 del D.P.R. n. 157 del 2013, non avrebbero potuto maturare, durante il godimento del trattamento di integrazione salariale, i più elevati requisiti pensionistici introdotti dall’art. 3 del predetto D.P.R.
L'Inps informa, pertanto, che sono prorogati sino al 18 luglio 2016 i termini per produrre domanda di accesso al beneficio per coloro che non avessero già presentato domanda entro il precedente termine (1° marzo 2016). La domanda deve essere inviata in modalità telematica, per il tramite del patronato ovvero on line accedendo al sito www.inps.it, sezione SERVIZI ONLINE – Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati.
Documenti: Circolare Inps 8/2016 ; Circolare Inps 120/2016